per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58 (Testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52), sollevate dal Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio  in  riferimento  agli  artt.  3  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione  all'art.  4  del  Protocollo
addizionale n. 7 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo
il 22 novembre 1984, ratificato e  reso  esecutivo  con  la  legge  9
aprile 1990, n. 98, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA