per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non  fondate,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 205, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevate,
in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  dal  Giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  ordinario   di   Venezia   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA