per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23,  comma  6,
del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure  urgenti  in  materia
fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di  organizzazione  e
funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in  cui
non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di  procedura
civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera  l),  del  medesimo
decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive  aventi  ad
oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di  entrata  in
vigore di detto decreto-legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA