per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara che non spettava allo Stato adottare il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica 21  settembre  2016  (Determinazione  del  maggiore
gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto
del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno  2012),  di
concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti  terrestri  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Capo  del
dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nella parte in cui  la  Regione  autonoma  Sardegna  e'
chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul  capitolo  2368,
art. 6,  capo  X,  dell'entrata  di  previsione  dello  Stato,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente  decorsi
i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    2) annulla per l'effetto, in parte qua, il  decreto  indicato  al
punto che precede; 
    3) dichiara che non spettava allo Stato adottare il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore  gettito
della  tassa  automobilistica  da  riservare  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
per l'anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna  e'
chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul  capitolo  2368,
art. 6,  capo  X,  dell'entrata  di  previsione  dello  Stato,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente  decorsi
i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    4) annulla per l'effetto, in parte qua, il  decreto  indicato  al
punto che precede. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA