per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1
e 2, della legge della  Regione  Liguria  28  dicembre  2017,  n.  29
(Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma
3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole
«, e interventi imprevisti e non programmati su utenze  di  interesse
pubblico oggetto di concessione»; 
    3) dichiara in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15, commi 4, 5, 6  e  7,  della  legge  reg.
Liguria n. 29 del 2017; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
3-bis, della legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n.  4  (Norme
per  il  rilancio  dell'agricoltura  e  della  selvicoltura,  per  la
salvaguardia  del  territorio  rurale  ed  istituzione  della   banca
regionale della terra), introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge
reg. Liguria n. 29 del 2017,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la
Regione, per le attivita' di  controllo  faunistico,  puo'  avvalersi
«anche del concorso di coadiutori appositamente formati  in  coerenza
con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre
1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree  protette)  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  47,  comma
7-ter, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), introdotto  dall'art.  35,  comma  3,  della  legge  reg.
Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «o da  abbattimenti
venatori o di controllo  autorizzati  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dalla normativa sanitaria vigente»; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n.  29
del 2017, nella parte in cui prevede che non sono  soggetti  a  nulla
osta idraulico «gli interventi in somma urgenza eseguiti in  caso  di
eventi calamitosi per i  quali  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare  un  sito
di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni
e integrazioni», promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA