per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,  adeguamento  e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione  sociale  e  culturale  della  professione,  a   norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge  13  luglio
2015, n. 107», sollevate dal Consiglio di Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo  comma,  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs.  n.
59 del 2017, sollevata dal Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                            ____________ 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza  del  3
settembre 2018 (reg. ord. n. 166 del 2018), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 2018. 
    Rilevato  che  nel  giudizio   e'   intervenuta   ad   adiuvandum
l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca  Italiani  (ADI),  con
atto depositato il 10 dicembre 2018; 
    che, secondo il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  sono
ammessi  a  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale i soggetti parti del giudizio  a  quo,  oltre  che  il
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale,
il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis,  sentenze  n.  248
del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018;  n.
217, n. 194 e relativa  ordinanza  dibattimentale  del  25  settembre
2018; n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno  2018;
n. 120 del 2018 e relativa ordinanza  dibattimentale  del  10  aprile
2018;  n.  77  del  2018;  n.  187  del  2016  e  relativa  ordinanza
dibattimentale del 17 maggio 2016); 
    che l'intervento di  soggetti  estranei  al  giudizio  principale
(art. 4 delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i  terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura  (ex  plurimis,  sentenze  n.  248   e   relativa   ordinanza
dibattimentale del 23 ottobre  2018,  n.  120  del  2018  e  relativa
ordinanza dibattimentale del 10  aprile  2018,  n.  187  del  2016  e
allegata ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e
n. 16 del 2017); 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali disciplinate  dalla  disposizione  denunciata,
dalla pronuncia della Corte sulla legittimita'  costituzionale  della
legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenza
n. 77 del 2018); 
    che questa Corte ha piu' volte espresso tale  orientamento  anche
in relazione alla  richiesta  di  intervento  da  parte  di  soggetti
rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex  plurimis,
citate sentenze n. 248, n. 140, n. 120, n. 81, n. 77 del 2018, n. 187
del 2016); 
    che, nel caso in esame, l'Associazione Dottorandi  e  Dottori  di
Ricerca Italiani (ADI) non e' titolare di un  interesse  direttamente
riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un  mero
indiretto, e piu' generale, interesse connesso agli  scopi  statutari
della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti
(in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018); 
    che   pertanto   l'intervento   in   giudizio   dell'Associazione
Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) e' inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  l'intervento  spiegato  dall'Associazione
Dottorandi e Dottori  di  Ricerca  Italiani  (ADI)  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale di cui al reg. ord. n. 166 del 2018. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente