per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA ____________ Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2019 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 3 settembre 2018 (reg. ord. n. 166 del 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 2018. Rilevato che nel giudizio e' intervenuta ad adiuvandum l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), con atto depositato il 10 dicembre 2018; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018; n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016); che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017); che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non gia', come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 77 del 2018); che questa Corte ha piu' volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, citate sentenze n. 248, n. 140, n. 120, n. 81, n. 77 del 2018, n. 187 del 2016); che, nel caso in esame, l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) non e' titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un mero indiretto, e piu' generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018); che pertanto l'intervento in giudizio dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) e' inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg. ord. n. 166 del 2018. F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente