per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32,  comma  2,
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella  parte  in
cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto»  non  prevede  le
parole «ovvero, nel caso di concessionario  della  riscossione  delle
entrate  patrimoniali,  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ente  locale
concedente». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA