per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di  procedura  penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3,  primo  comma,  e  27,  terzo
comma, della Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Agrigento,
sezione prima penale, in funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA