per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennita' dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e' possibile la ripetizione», anziche' direttamente anticipati dall'erario; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma (r. o. n. 8 del 2019), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA