per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115,  recante:  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di  giustizia.  (Testo  A)»,  nella
parte in cui prevede che  gli  onorari  e  le  indennita'  dovuti  ai
soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se  non
e'  possibile  la  ripetizione»,  anziche'  direttamente   anticipati
dall'erario; 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale del  medesimo  art.  131,  comma  3,  del
d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma (r.
o. n. 8 del 2019), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24,  35,  primo
comma, e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA