per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice
penale, nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con  le
modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  disposizioni
anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti  anteriori  alla
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica, con modalita' equivalenti nei sensi di cui in motivazione
-, agevola l'esecuzione del proposito di  suicidio,  autonomamente  e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre
che  tali  condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione  siano  state
verificate  da  una  struttura  pubblica   del   servizio   sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA