per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice
di procedura penale, nella parte in cui,  in  seguito  alla  modifica
dell'originaria imputazione, non prevede la facolta' dell'imputato di
richiedere  al  giudice   del   dibattimento   la   sospensione   del
procedimento con messa alla prova. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA