per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA