per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA