per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  47-quinquies,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), nella parte in cui non prevede la concessione  della
detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di  figli
affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della  legge
5   febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate),
ritualmente accertato in base alla medesima legge. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                             e Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA