per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
7-bis, ultimo periodo, della legge della Regione  Liguria  1°  luglio
1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma
e per il prelievo venatorio); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n.  29
del 1994, sollevata, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  della  Costituzione,   dal   Tribunale   amministrativo
regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA