per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni» anziche' «ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni»; 2) dichiara inammissibile la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA