per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara, nei sensi e  nel  termine  di  cui  in  motivazione,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
nella parte in cui, con  riferimento  agli  invalidi  civili  totali,
dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi
«ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni»  anziche'  «ai
soggetti di eta' superiore a diciotto anni»; 
    2)  dichiara  inammissibile  la   questione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 30 marzo  1971,
n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili),  sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117,
primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sezione  lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA