per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di  registro),  come  modificato  dall'art.  1,
comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art.  1,  comma  1084,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021), sollevate dalla  Corte  di  cassazione,  sezione
quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53  della  Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020. 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che nel giudizio  di  cui  all'ordinanza  di  rimessione
della Corte di cassazione, iscritta al n. 212 del registro  ordinanze
2019, sono intervenute le societa' Total E&P Italia spa e Mitsui  E&P
Italia A srl, le quali, pur non essendo parti  del  giudizio  a  quo,
sostengono di  essere  titolari  di  una  posizione  differenziata  e
legittimante l'intervento  in  quanto  parti  in  un  altro  giudizio
attualmente pendente, al quale la norma  censurata  si  applicherebbe
unicamente  in   ragione   della   sua   natura   interpretativa   e,
conseguentemente, retroattiva; 
    che,  pertanto,  l'eventuale  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale inciderebbe su quel diverso  giudizio,  senza  lasciar
loro alcuna possibilita' di difesa nel giudizio di costituzionalita'. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti  che
erano  parti  del  giudizio  a  quo  al  momento  dell'ordinanza   di
rimessione (fra le  altre,  sentenza  n.  120  del  2018  e  allegata
ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018); 
    che l'intervento di  soggetti  estranei  al  giudizio  principale
(art. 4, comma 7, delle Norme integrative), e'  ammissibile  soltanto
per i terzi titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo
diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018,  la
prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019); 
    che nel caso in esame le societa' Total E&P Italia spa  e  Mitsui
E&P Italia A srl non sono  parti  del  giudizio  a  quo  e  non  sono
titolari di un interesse direttamente riconducibile  all'oggetto  del
giudizio principale, bensi' di un interesse riflesso all'accoglimento
della questione, in quanto assoggettate alla norma statale  censurata
(sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017). 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  l'intervento  delle  societa'  Total  E&P
Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl. 
 
                  F.to: Marta Cartabia, Presidente