per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020. ORDINANZA Ritenuto che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2019, sono intervenute le societa' Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl, le quali, pur non essendo parti del giudizio a quo, sostengono di essere titolari di una posizione differenziata e legittimante l'intervento in quanto parti in un altro giudizio attualmente pendente, al quale la norma censurata si applicherebbe unicamente in ragione della sua natura interpretativa e, conseguentemente, retroattiva; che, pertanto, l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale inciderebbe su quel diverso giudizio, senza lasciar loro alcuna possibilita' di difesa nel giudizio di costituzionalita'. Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018); che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 7, delle Norme integrative), e' ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019); che nel caso in esame le societa' Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento delle societa' Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl. F.to: Marta Cartabia, Presidente