per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmato a Roma il 4 novembre 2000 - dalla Corte di conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 5 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA