per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21,  secondo  periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo  periodo,  del
d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia  di  proroga
del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'art.  16,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256,  della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», sollevate - in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del  Protocollo  n.
12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmato a Roma il  4  novembre  2000  -
dalla  Corte  di  conti,  sezione   giurisdizionale   regionale   per
l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale
regionale per la Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni sollevate, in  riferimento
agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  CEDU,  firmato  a
Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e  reso  esecutivo  con  legge  5
agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale
regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA