per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziche' «per la durata di tre anni»; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2020 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019. Rilevato che, con atto depositato il 16 dicembre 2019, e' intervenuto ad adiuvandum Giovanni Bennati, il quale ha anche depositato memoria, in data 28 settembre 2020, per sostenere l'ammissibilita' del suo intervento. Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015); che Giovanni Bennati non e' parte del giudizio a quo e la sola circostanza che egli, quale titolare di pensione, abbia promosso un altro giudizio concernente le stesse disposizioni di legge non e' sufficiente a qualificarne l'interesse differenziandolo da quello di tutti gli altri pensionati incisi dalle medesime disposizioni; che, in base a tali argomenti, questa Corte, con ordinanza n. 202 del 2020, ha dichiarato inammissibili gli interventi adesivi spiegati da altri pensionati in un ulteriore e analogo giudizio incidentale (reg. ord. n. 46 del 2020); che, pertanto, l'intervento spiegato da Giovanni Bennati deve essere dichiarato inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Giovanni Bennati nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg. ord. n. 213 del 2019. F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente