ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei  giudizi   di   legittimita'   costituzionale   del   decreto
legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di  modifica
della disciplina del regime di procedibilita'  per  taluni  reati  in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103»,  e  dell'art.  590-bis
del codice penale, promossi dal Giudice per le  indagini  preliminari
del Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza dell'11 aprile 2019,
dal  Tribunale  ordinario  di  Milano,  sezione  quinta  penale,  con
ordinanza del 24 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario  di  Pisa  con
ordinanza del 12 luglio 2019, iscritte,  rispettivamente,  ai  numeri
183 e 225 del  registro  ordinanze  2019  e  al  n.  5  del  registro
ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 44 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2019 e  n.  5,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione di B. B., di E. V.  e  di  D.  B.,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2020  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi gli avvocati Stefano Pietrobon per B. B., Guido Aldo  Carlo
Camera e Marco Bisceglia  per  E.  V.,  Salvatore  Salidu  e  Stefano
Borsacchi per D. B. e  l'avvocato  dello  Stato  Maurizio  Greco,  in
collegamento da remoto,  ai  sensi  del  punto  1)  del  decreto  del
Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2019 (r.o. n. 183 del 2019),  il
Giudice per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  ordinario  di
Treviso ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  del
decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante  «Disposizioni  di
modifica della disciplina del regime  di  procedibilita'  per  taluni
reati in attuazione della delega di cui  all'articolo  1,  commi  16,
lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno  2017,  n.  103»,  nella
parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili  a  querela  il
delitto di lesioni  stradali  gravi  e  gravissime  di  cui  all'art.
590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone  il  contrasto
con gli artt. 76, 77, primo comma,  25,  secondo  comma,  e  3  della
Costituzione. 
    1.1.- Il rimettente e' investito dell'opposizione  a  un  decreto
penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per  il  reato
previsto dall'art. 590-bis, primo e  ottavo  comma,  cod.  pen.,  per
avere, alla guida della propria autovettura, omesso di rispettare  il
segnale di stop e svolta obbligatoria a  destra  e  di  concedere  la
precedenza a un'altra autovettura, in violazione degli artt. 7, commi
1 e 14, e 145, commi 5 e 10, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' cagionando  a  una  persona
lesioni personali gravi, con prognosi di guarigione in oltre quaranta
giorni, nonche' lesioni lievi ad altre tre persone. 
    1.1.1.- In punto  di  rilevanza  delle  questioni  sollevate,  il
giudice  a  quo  riferisce  che  l'imputato  ha  proposto  tempestiva
opposizione al decreto penale di condanna;  che  non  ricorre  alcuna
delle circostanze aggravanti a effetto  speciale  previste  dall'art.
590-bis cod. pen., essendo  quella  delineata  al  suo  ottavo  comma
(lesioni cagionate a piu' persone) un'ipotesi di concorso formale  di
reati, unificati solo quoad poenam (e' citata  Corte  di  cassazione,
sezione quarta penale, sentenza 20  settembre  1982,  n.  8083);  che
nessuna delle persone offese ha sporto  querela;  che,  tuttavia,  il
delitto risulta perseguibile d'ufficio, non  essendo  annoverato  tra
quelli per  i  quali  il  d.lgs.  n.  36  del  2018  ha  previsto  la
procedibilita' a querela. 
    1.1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a  quo
preliminarmente espone che l'art. 1,  comma  16,  lettera  a),  della
legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale,  al  codice
di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)  aveva  delegato
il Governo a «prevedere la  procedibilita'  a  querela  per  i  reati
contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con
la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro  anni,
sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,  fatta  eccezione
per il delitto di cui all'articolo 610 del codice  penale,  e  per  i
reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in  ogni
caso la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una  delle  seguenti
condizioni: 1)  la  persona  offesa  sia  incapace  per  eta'  o  per
infermita'; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad  effetto  speciale
ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del  codice  penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il  danno  arrecato  alla  persona
offesa sia di rilevante gravita'». 
    Nell'esercitare la delega con l'adozione del  d.lgs.  n.  36  del
2018, il Governo non ha annoverato l'art. 590-bis, primo comma,  cod.
pen.  tra  le  fattispecie  oggetto  della  modifica  del  regime  di
procedibilita',   sostenendo,   nella   relazione   illustrativa   al
provvedimento, che il delitto in questione rientrasse  nelle  ipotesi
eccettuate  dalla  punibilita'  a  querela,  essendo   la   malattia,
derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione  delle
norme  di  disciplina  della  circolazione   stradale,   equiparabile
all'infermita' che cagioni incapacita' della vittima. 
    E  pero',  il  legislatore  delegante  avrebbe  inteso  collegare
l'esclusione della procedibilita'  a  querela  alla  commissione  del
reato in danno della persona offesa che si  trovi  in  uno  stato  di
incapacita'  preesistente  alla  condotta  criminosa  e,  dunque,  in
condizioni  di  particolare  vulnerabilita'  e  di  minorata  difesa.
L'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni,  derivante  da
lesioni gravi o gravissime in conseguenza di  un  sinistro  stradale,
non  porrebbe  invece  la  vittima  in  condizione  di   «soggezione»
all'autore del reato, sicche' non si giustificherebbe  la  necessita'
di  una  tutela  rafforzata  della  persona  offesa,  la  quale,  ove
impossibilitata a  sporgere  personalmente  querela,  potrebbe  farlo
attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 121 cod. pen. e 77  del
codice di procedura penale. 
    Del resto, la Commissione giustizia  della  Camera  dei  deputati
avrebbe condizionato il proprio  parere  favorevole  allo  schema  di
decreto  legislativo  presentato  dal  Governo  all'inclusione  della
fattispecie di cui all'art.  590-bis,  primo  comma,  cod.  pen.  nel
novero dei reati procedibili a querela; condizione  che,  invece,  il
Governo avrebbe disatteso, invocando il «particolare allarme sociale»
connesso al delitto in questione. 
    Le lesioni personali stradali, nell'ipotesi base di cui al  primo
comma dell'art. 590-bis cod. pen.  -  caratterizzata  dalla  generica
violazione delle norme in materia di circolazione stradale -  non  si
connoterebbero tuttavia per particolare gravita', a differenza  delle
ipotesi aggravate di cui ai commi  successivi,  caratterizzate  dalla
violazione di regole cautelari  specifiche  o  dall'uso  di  sostanze
alcooliche o stupefacenti. 
    1.1.2.1.- La lettura della delega data dal Governo  comporterebbe
una  violazione  dei  principi  e  criteri  direttivi  impartiti  dal
legislatore delegante, con conseguente vulnus all'art.  76  Cost.  La
scelta  del  legislatore  delegato  frustrerebbe  infatti  la   ratio
deflattiva sottesa alla legge n. 103 del 2017, che aveva delegato  il
Governo ad  aumentare  le  ipotesi  di  procedibilita'  a  querela  e
contestualmente introdotto l'istituto dell'estinzione del  reato  per
condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.), al fine di «evitare la
celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non  hanno
(piu')  interesse,  una  volta  ottenuta  soddisfazione  (in  termini
risarcitori) dall'autore del reato». 
    1.1.2.2.- La mancata  inclusione  del  delitto  di  cui  all'art.
590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati  perseguibili  a
querela determinerebbe  altresi'  una  lesione  dell'art.  77,  primo
comma, Cost., «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro
i quali l'esecutivo puo'  emanare  decreti  aventi  valore  di  legge
ordinaria», poiche' il Governo avrebbe «oltrepassato il chiaro limite
dettatogli dal Parlamento». 
    1.1.2.3.- Risulterebbe poi  violato  l'art.  25,  secondo  comma,
Cost., poiche', nel  disattendere  i  principi  e  criteri  direttivi
impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo  si  sarebbe
discostato dalle scelte di politica criminale del  Parlamento,  cosi'
ledendo il principio della riserva di legge in  materia  penale,  che
attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione  dei
fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili  e  delle
materie da depenalizzare (e' citata la sentenza di  questa  Corte  n.
127 del 2017). 
    1.1.2.4.- La mancata previsione della  procedibilita'  a  querela
per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo  comma,  cod.  pen.  si
porrebbe  infine  irragionevolmente  in  contrasto   con   la   ratio
complessiva della legge n. 103 del  2017,  cosi'  violando  l'art.  3
Cost. 
    E invero, la perseguibilita' d'ufficio, da un  lato,  impedirebbe
alla persona offesa di scegliere sia se avanzare istanza di punizione
dell'autore del reato, sia  se  rinunciarvi,  rimettendo  la  querela
sporta, una volta conseguito il risarcimento  del  danno.  Dall'altro
lato, tale regime di procedibilita', rendendo inoperante la causa  di
estinzione  del  reato  prevista   dall'art.   162-ter   cod.   pen.,
disincentiverebbe l'autore del reato a ristorare la  vittima,  atteso
che al risarcimento del danno non  potrebbe  comunque  conseguire  il
proscioglimento. 
    1.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
siano dichiarate inammissibili o infondate. 
    1.2.1.-   L'interveniente   evidenzia   che   le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  sono  sovrapponibili  a   quelle   gia'
dichiarate non fondate con la sentenza n.  223  del  2019  di  questa
Corte. 
    1.2.2.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  richiama  poi   le
ulteriori sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del  2015,
n. 229 del 2014, n. 119 del 2013 e n. 293 del 2010, per sostenere che
nel caso di specie, qualificabile come «ipotetico eccesso  di  delega
in minus», il rimettente avrebbe omesso di considerare i «margini  di
delega» spettanti al legislatore  delegato,  cosi'  prospettando  una
questione manifestamente inammissibile. 
    1.2.3.- Le questioni sarebbero, comunque, infondate  nel  merito,
poiche' il legislatore delegato si sarebbe  attenuto  ai  principi  e
criteri direttivi impartiti dal delegante, essendo corretta la scelta
- posta a base  della  mancata  previsione  della  perseguibilita'  a
querela del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. -
di assimilare la malattia conseguente alle lesioni stradali  gravi  o
gravissime allo stato di incapacita', previsto dall'art. 1, comma 16,
lettera a), della legge n. 103 del 2017 come ragione  giustificatrice
del mantenimento della procedibilita' d'ufficio. 
    Il legislatore delegato «non [avrebbe potuto] che accoglier[e] la
nozione piu' ampia» di incapacita', considerato che il delitto di cui
all'art. 590-bis cod. pen.  integrerebbe  una  fattispecie  criminosa
grave e connotata da particolare allarme sociale. 
    1.3.- Si e' costituita in giudizio la parte B. B., mediante «atto
di intervento». 
    1.3.1.- Ad avviso  della  parte,  l'intervenuta  pronuncia  della
citata sentenza n. 223 del 2019 non  inciderebbe  sull'ammissibilita'
delle odierne questioni di legittimita'  costituzionale,  fondate  su
parametri costituzionali diversi (artt. 76, 77, 25, secondo comma,  e
3 Cost., in luogo del solo  art.  76)  e  argomentazioni  differenti,
quanto all'interpretazione del criterio di delega di cui all'art.  1,
comma  16,  lettera  a),  della  legge  n.  103  del  2017  e  quanto
all'assenza di un legame imprescindibile  tra  violazione  di  regole
cautelari e procedibilita' d'ufficio. 
    1.3.2.- In relazione alle censure, sollevate dal giudice  a  quo,
di violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 25 Cost.,  la  parte
privata ripercorre  adesivamente  le  motivazioni  dell'ordinanza  di
rimessione, illustrando l'iter di approvazione del d.lgs. n.  36  del
2018 e svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte. 
    1.3.3.- In riferimento al parametro dell'art. 3 Cost.,  la  parte
lamenta che la  scelta,  operata  dal  d.lgs.  n.  36  del  2018,  di
mantenere la perseguibilita' d'ufficio per il delitto di cui all'art.
590-bis,  primo  comma,  cod.  pen.  introdurrebbe   un'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto al  regime  di  procedibilita'  (a
querela)  del  delitto  di   lesioni   stradali   lievi,   ricompreso
nell'ambito applicativo dell'art. 590, primo comma,  cod.  pen.,  che
sarebbe connotato da un identico evento lesivo; e rispetto al delitto
di lesioni personali in ambito sanitario, che, in base agli artt. 590
e 590-sexies cod. pen., risulta procedibile a  querela,  pur  essendo
anch'esso caratterizzato dalla violazione di norme cautelari. 
    1.3.4.-  Con  successiva  memoria  presentata  entro  il  termine
previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, la parte ha precisato che il proprio «atto
di intervento» va qualificato come atto di costituzione. 
    2.- Con ordinanza del 24 maggio 2019 (r.o. n. 225 del  2019),  il
Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale,  ha  sollevato,
in  riferimento  all'art.  76  Cost.,   questione   di   legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella  parte  in  cui,  «in
contrasto con quanto stabilito all'art. 1, co. 16, l. n. 103  del  27
giugno 2017, omette di prevedere la procedibilita' a  querela  per  i
delitti di cui all'art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i]  ai  danni  di
persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma  16
lettera a)». 
    2.1.- Il rimettente deve giudicare della  responsabilita'  penale
di un imputato del reato previsto  dall'art.  590-bis,  primo  comma,
cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di
concedere la precedenza a un motociclo, in violazione  dell'art.  145
cod. strada, cosi' cagionando al  conducente  del  motociclo  lesioni
giudicate guaribili in cinquanta giorni. 
    2.1.1.- In punto di rilevanza della questione, il giudice  a  quo
riferisce  che  dagli  atti  di  causa  emerge   la   responsabilita'
dell'imputato, sicche' il processo non potrebbe che  concludersi  con
una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe prospettabile solo
ove il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma,  cod.  pen.  fosse
punibile a querela, che, in specie, non e' stata presentata. 
    2.1.2.- Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  rimettente,
richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale  sulle  modalita'   di
esercizio della delega (sono citate le sentenze n. 127 del  2017,  n.
250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119  del  2013,  n.
276 del 2000, n. 41 del 1993 e n. 261 del 1992), osserva che la legge
n. 103 del 2017, introducendo l'istituto  dell'estinzione  del  reato
per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.)  e  contestualmente
delegando il Governo a estendere la procedibilita' a querela a  tutti
i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la
pena  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a  quattro  anni,  con
l'eccezione delle ipotesi di incapacita'  della  persona  offesa  per
eta' o per infermita', avrebbe perseguito il complessivo  disegno  di
«allargare il novero delle fattispecie incriminatrici  procedibili  a
querela in modo tale da consentire il piu' ampio impiego del  novello
meccanismo estintivo, dando la  massima  espansione  della  rilevanza
delle condotte riparatorie a fini deflattivi  e  esprimendo  il  piu'
grande favore verso i meccanismi conciliativi». 
    La deliberata scelta del legislatore delegato di  non  prevedere,
nel d.lgs. n. 36 del 2018, la procedibilita' a querela per il delitto
di  cui  all'art.  590-bis,  primo  comma,  cod.  pen.,  risulterebbe
distonica rispetto alla complessiva ratio della  legge  di  delega  e
percio' lesiva dell'art. 76 Cost. 
    Nel prescrivere il mantenimento  della  procedibilita'  d'ufficio
per i reati contro la persona nei quali la vittima sia  incapace  per
infermita', l'art. 1, comma 16, lettera a), della legge  n.  103  del
2017 avrebbe inteso riferirsi  ai  casi  in  cui  detto  stato  fosse
preesistente  alla  commissione  del  reato,  e  non   provocato   da
quest'ultimo, come  emergerebbe  dal  parere  reso  sullo  schema  di
decreto legislativo dalla  Commissione  giustizia  della  Camera  dei
deputati. Non sussisterebbe infatti alcuna «immediata  e  ineludibile
correlazione»  tra  i  due  stati,  atteso  che,  secondo  l'id  quod
plerumque accidit, le lesioni conseguenti a un sinistro stradale  non
comprometterebbero la  capacita'  di  autodeterminazione  consapevole
della vittima. 
    2.1.3.-  I  delitti  di  lesioni  personali  stradali   gravi   e
gravissime di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., poiche'
connotati  da  «violazioni  lievi  delle  norme  sulla   circolazione
stradale [...] prive di quel peculiare disvalore che caratterizza  le
condotte di guida piu' azzardate e pericolose per  gli  utenti  della
strada», susciterebbero minor allarme sociale rispetto alle  condotte
aggravate previste dai commi successivi della medesima  disposizione,
sicche', in relazione ai primi, il d.lgs.  n.  36  del  2018  avrebbe
dovuto introdurre la condizione di procedibilita' della querela. 
    E invero, rispetto alle condotte sussumibili  nell'art.  590-bis,
primo  comma,  cod.  pen.  sarebbe  preponderante  l'interesse  della
persona offesa a conseguire speditamente il risarcimento  del  danno,
sicche' «[s]ubordinare le esigenze risarcitorie  della  vittima  alla
celebrazione  del  procedimento  penale  non  frustra  soltanto   gli
interessi  della  persona  offesa  ma  si  risolve  altresi'  in   un
irragionevole dispendio di risorse processuali». 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
giudizio, chiedendo che la questione di  legittimita'  costituzionale
sia   dichiarata   inammissibile   o   infondata,   sulla   base   di
argomentazioni sovrapponibili a quelle offerte nel giudizio  iscritto
al n. 183 del r.o. 2019. 
    2.3.- Si e' costituito in giudizio l'imputato del giudizio a quo,
chiedendo preliminarmente a questa Corte di sollevare innanzi  a  se'
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-bis,  primo
comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilita'  a
querela dell'ipotesi delittuosa ivi prevista, per contrasto  con  gli
artt. 3 e 24 Cost.,  e  in  ogni  caso  di  accogliere  le  questioni
prospettate dal Tribunale di Milano. 
    2.3.1.- A sostegno dell'accoglimento dell'istanza preliminare, la
parte evidenzia il minor disvalore della fattispecie punita al  primo
comma dell'art. 590-bis  cod.  pen.  (caratterizzata  dalla  generica
violazione di norme in materia di circolazione stradale)  rispetto  a
quelle oggetto delle ipotesi aggravate di  cui  ai  commi  successivi
(connotate dalla guida di veicoli  a  motore  in  stato  di  ebbrezza
alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope, o dalla commissione di violazioni
"qualificate" delle norme  sulla  circolazione  stradale,  sempre  da
parte   di   conducenti   di   veicoli    a    motore),    lamentando
l'irragionevolezza e discriminatorieta' - in contrasto con  l'art.  3
Cost. -  della  previsione  del  medesimo  regime  di  procedibilita'
(d'ufficio) in relazione a ipotesi  marcatamente  diverse  sul  piano
delle  caratteristiche  oggettive  della  condotta  e   dell'elemento
soggettivo dell'autore del reato. 
    La  previsione  della  procedibilita'   d'ufficio   sottenderebbe
inoltre una valutazione di gravita' della condotta delittuosa che non
troverebbe riscontro nei lineamenti della fattispecie di cui all'art.
590-bis, primo comma, cod. pen., rispetto alla  quale  sarebbe  anche
possibile la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 
    La perseguibilita' d'ufficio si porrebbe  altresi'  in  contrasto
con l'art. 24 Cost., ledendo il diritto di difesa sia  dell'imputato,
cui  sarebbe  irragionevolmente   precluso   l'accesso   all'istituto
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, ex  art.  162-ter
cod. pen., sia  della  persona  offesa,  che  dovrebbe  attendere  la
celebrazione del processo penale senza poter ottenere in tempi rapidi
il risarcimento del danno attraverso l'assicurazione obbligatoria per
la responsabilita' civile. 
    Al  riguardo,  questa  Corte  sarebbe  pienamente  legittimata  a
sollevare innanzi a se' le questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.  prospettate  dalla  parte,
ponendosi  le  stesse  in  «evidente  rapporto  di  continenza  e  di
presupposizione» con quella sollevata dal  giudice  rimettente  (sono
citate le ordinanze n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297  e  n.  225  del
1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 179 del 1984, n.  315  del
1983, n. 258 del 1982 e n. 230 del 1975). 
    2.3.2.-  La   parte   evidenzia   infine   che,   successivamente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, e' stata  presentata
una proposta di legge (A.C. n. 2227 del  30  ottobre  2019)  volta  a
introdurre la condizione  di  procedibilita'  della  querela  per  il
delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. 
    2.4.- In  prossimita'  della  pubblica  udienza,  originariamente
fissata  al  9  settembre  2020,  la  parte  ha  depositato   memoria
illustrativa, rappresentando che, successivamente alla gia'  indicata
sentenza n. 223 del 2019, e'  stato  presentato  dal  Ministro  della
giustizia un disegno di legge (A.C. 2435 del 13 marzo  2020)  il  cui
art. 8, comma 1, lettera  a),  delega  il  Governo  a  «prevedere  la
procedibilita' a querela della persona offesa per il reato di lesioni
personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma,
del codice penale». 
    2.4.1.- Tale sopravvenienza  giustificherebbe  una  rimeditazione
dell'orientamento espresso nella sentenza n. 223 del 2019, oppure  il
rinvio della decisione dell'odierno incidente  di  costituzionalita',
al fine di consentire al  legislatore  di  modificare  il  regime  di
procedibilita' del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen., nel senso previsto dal citato disegno di legge. 
    2.4.2.- Quanto all'istanza di autorimessione delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  590-bis,  primo  comma,  cod.
pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,  la  parte,  citando  a
supporto un parere pro veritate allegato alla  memoria  illustrativa,
evidenzia  come  dette  questioni   si   pongano   in   rapporto   di
«pregiudizialita',  strumentalita'  e  coerenza  rispetto  al   thema
decidendum   delimitato   dall'ordinanza   di   rimessione»,    senza
indebitamente  ampliarlo,  alla  luce  della   coincidenza   tra   le
argomentazioni svolte dal rimettente - sia pure  con  riferimento  al
solo art. 76 Cost. - e quelle  contenute  nell'atto  di  costituzione
della parte. 
    2.5.- A seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza pubblica  al  4
novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria illustrativa, nella quale contesta la rilevanza dell'avvenuta
presentazione del disegno di legge A.C. 2435, che concreterebbe  «una
mera sollecitazione rivolta al legislatore delegante a  ripensare  la
scelta compiuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41»  di  prevedere  la
procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi di cui all'art. 590-bis
cod. pen.; sollecitazione che spetterebbe poi al Governo decidere  se
accogliere, attesa «l'assoluta discrezionalita' di cui [...] godrebbe
comunque il futuro legislatore delegato nell'attuare o meno la delega
o nell'esercitarla in maniera parziale». 
    Ne'  sussisterebbero  i  presupposti  per   l'autorimessione   di
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-bis,  primo
comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,  essendo  le
argomentazioni  spese   nell'ordinanza   di   rimessione   unicamente
finalizzate a sostenere il dubbio di  costituzionalita'  -  sollevato
dal  rimettente  rispetto  all'art.  76  Cost.  -  circa  l'effettiva
rispondenza ai principi e criteri impartiti dalla legge di delega  n.
103 del 2017 della scelta di non prevedere,  nel  d.lgs.  n.  36  del
2018, la procedibilita' a querela per l'ipotesi base del  delitto  di
lesioni stradali. 
    3.- Con ordinanza del 12 luglio 2019 (r.o. n.  5  del  2020),  il
Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e  24  Cost.,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
590-bis cod. pen., «nella parte in cui non prevede la  procedibilita'
a querela di parte per le  lesioni  colpose  stradali  non  aggravate
dalle ipotesi di cui al comma 2». 
    3.1.- Il rimettente e' investito dell'opposizione  a  un  decreto
penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per  il  reato
previsto dall'art. 590-bis, in relazione  all'art.  583,  numero  1),
cod. pen., per avere, alla guida di  un  motociclo  e  in  violazione
degli artt. 191, commi 1 e 4, e 223 cod.  strada,  transitando  sulla
corsia riservata agli autobus e superando  sulla  destra  un  furgone
dell'igiene urbana, omesso di arrestare  tempestivamente  il  proprio
veicolo, cosi' investendo un pedone e  cagionandogli  lesioni  gravi,
con incapacita' di attendere alle  ordinarie  occupazioni  per  oltre
quaranta giorni. 
    3.1.1.- In punto  di  rilevanza  delle  questioni  sollevate,  il
giudice  a  quo  riferisce  che  l'imputato  ha  proposto  tempestiva
opposizione al decreto penale di condanna, prospettando il dubbio  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-bis,  nonche'  dell'art.
162-ter cod. pen., che disciplina l'estinzione del reato per condotte
riparatorie; che il  delitto  di  lesioni  stradali  e'  perseguibile
d'ufficio,  mentre,  ove  esso  fosse  perseguibile  a  querela,   la
celebrazione del processo penale potrebbe essere evitata, in forza di
una rimessione della querela o della declaratoria di  estinzione  del
reato per condotte riparatorie. 
    3.1.2.- Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  rimettente,
premesso di non condividere il dubbio di legittimita'  costituzionale
dell'art. 162-ter cod. pen. prospettato dalla  difesa  dell'imputato,
ritiene  invece  non  manifestamente  infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., nella  parte
in cui non prevede la procedibilita' a querela del delitto di lesioni
stradali gravi o gravissime, in assenza dell'aggravante  dello  stato
di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psico-fisica  conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
    3.1.2.1.- La previsione  della  procedibilita'  d'ufficio,  nelle
ipotesi non connotate da tale aggravante, sarebbe  anzitutto  foriera
di un'irragionevole disparita' di trattamento, contraria  all'art.  3
Cost., tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello
di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell'esercizio della
professione sanitaria, procedibile invece a querela. 
    3.1.2.2.-  Sarebbe  poi  intrinsecamente  irragionevole   -   con
ulteriore lesione dell'art. 3 Cost. -  la  previsione  indiscriminata
della procedibilita'  d'ufficio  per  tutte  le  ipotesi  di  lesioni
stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza  o  meno
dell'aggravante relativa all'ebbrezza alcolica  o  all'assunzione  di
sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  atteso  il  diverso  grado  di
disvalore delle fattispecie. 
    Ad avviso del rimettente, l'inserzione nel codice penale, a opera
della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di  omicidio
stradale  e  del  reato  di  lesioni  personali   stradali,   nonche'
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, e al decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.  274),  della
fattispecie delittuosa di cui all'art. 590-bis  cod.  pen.  mirava  a
sanzionare severamente la causazione di lesioni  gravi  o  gravissime
per effetto di condotte di guida poste in essere sotto  l'effetto  di
alcool o di sostanze stupefacenti, atteso l'alto grado di disvalore e
di pericolosita' sociale che le  connota.  Tali  caratteristiche  non
sussisterebbero nell'ipotesi  di  mera  violazione  delle  norme  del
codice della strada. 
    Il  rimettente  -   presumibilmente   riferendosi   all'iter   di
emanazione del d.lgs. n. 36 del 2018 -  rammenta  altresi'  come  «la
commissione Giustizia della Camera ave[sse]  chiesto  al  Governo  di
introdurre  la  procedibilita'  a  querela  della   fattispecie   non
aggravata delle lesioni stradali  gravi  o  gravissime»  ma  come  il
Governo non avesse dato seguito a tale richiesta, sul rilievo che  si
sarebbe trattato di «fattispecie  criminose  di  particolare  allarme
sociale». 
    Tale ultima considerazione non sarebbe condivisibile,  posto  che
la circolazione stradale appartiene al novero dei settori  essenziali
dell'odierna «societa' del rischio»,  sicche'  il  diverso  grado  di
rischio connesso rispettivamente alla guida in violazione delle norme
sulla circolazione stradale e a quella sotto l'effetto  di  alcool  o
sostanze  stupefacenti  dovrebbe  ricevere  una   risposta   punitiva
differenziata quanto al regime di procedibilita'. 
    3.1.2.3.- Con riferimento al parametro di cui all'art. 24  Cost.,
il  giudice  a  quo  afferma  che   la   mancata   previsione   della
procedibilita' a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis  cod.
pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica  conseguente   all'uso   di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope,  risulterebbe  incostituzionale  anche  per  «ragioni  di
opportunita' e di realta' processuale,  posto  che  il  Tribunale  in
composizione monocratica  viene  ad  essere  investito  di  casi  che
presentano un minimo grado di pericolosita' sociale, nell'ambito  dei
quali l'interesse  prevalente  della  persona  offesa  e'  quello  di
ottenere il risarcimento per l'inabilita' conseguente alla malattia». 
    3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio. 
    3.3.- Si e' costituito in giudizio l'imputato nel giudizio a quo,
insistendo per l'accoglimento delle questioni. 
    3.3.1.- Ad avviso della parte, la contrarieta' ai  «parametri  di
uguaglianza, ragionevolezza e obiettivita'»  della  previsione  della
procedibilita' a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis  cod.
pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica  conseguente   all'uso   di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, si coglierebbe ancora piu' nitidamente  alla  luce  della
delega, contenuta all'art. 1, comma 16, lettera a),  della  legge  n.
103 del 2017, con  la  quale  il  legislatore  avrebbe  conferito  al
Governo il mandato - disatteso sulla base di un'opinabile lettura dei
principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante - di
prevedere, nell'ambito della riforma del regime di procedibilita'  di
taluni reati,  la  perseguibilita'  a  querela  del  delitto  di  cui
all'art. 590-bis cod. pen. 
    Emergerebbe poi un'irragionevole disparita' di trattamento tra il
regime di procedibilita' delle lesioni stradali  (sempre  procedibili
d'ufficio),  da  un   lato,   e   quello   delle   lesioni   commesse
nell'esercizio della professione  sanitaria  (invece  perseguibili  a
querela, a norma dell'art. 590 cod. pen., come  richiamato  dall'art.
590-sexies, primo comma, cod. pen.), dall'altro lato. 
    Il d.lgs. n. 36 del 2018  avrebbe  d'altro  canto  introdotto  la
procedibilita' a querela per fattispecie di pari o  maggiore  allarme
sociale rispetto al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen.,  prima
fra  tutti  la  violazione  di  domicilio  commessa  da  un  pubblico
ufficiale (art. 615 cod. pen.). 
    3.3.2.- Quanto all'irragionevolezza intrinseca  della  previsione
della  procedibilita'  d'ufficio  per  tutte  le  ipotesi  delittuose
contemplate dall'art. 590-bis cod. pen., la parte evidenzia che dalla
stessa sentenza n. 88 del 2019 di questa Corte -  che  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna,
ovvero di applicazione della pena su richiesta  delle  parti  per  il
reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., il giudice  possa  disporre,
in alternativa alla revoca della patente  di  guida,  la  sospensione
della  stessa,  allorche'  non  ricorra  alcuna   delle   circostanze
aggravanti previste dai commi secondo e  terzo  dell'art.  590-bis  -
potrebbero trarsi spunti per  ritenere  irragionevole  la  previsione
indiscriminata della procedibilita' d'ufficio sia per le  fattispecie
di lesioni stradali connotate dalla mera violazione delle norme sulla
circolazione stradale, sia  per  quelle  caratterizzate  dalla  guida
sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti. 
    3.3.3.- La norma censurata sarebbe infine contraria  ai  principi
di economia processuale e  di  «effettivita'  degli  standard  minimi
previsti per la tutela delle garanzie difensive», di cui all'art.  24
Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 183 del r.o. 2019, il  Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale  ordinario  di  Treviso  ha
sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale  del   decreto
legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di  modifica
della disciplina del regime di procedibilita'  per  taluni  reati  in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non
ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di  lesioni
stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, del
codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo
comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. 
    2.- Con  l'ordinanza  iscritta  al  n.  225  del  r.o.  2019,  il
Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale,  ha  sollevato,
in  riferimento  all'art.  76  Cost.,   questione   di   legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella  parte  in  cui,  «in
contrasto con quanto stabilito all'art. 1, co. 16, l. n. 103  del  27
giugno 2017, omette di prevedere la procedibilita' a  querela  per  i
delitti di cui all'art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i]  ai  danni  di
persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma  16
lettera a)». 
    3.- Con l'ordinanza iscritta al n. 5 del r.o. 2020, il  Tribunale
ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  24
Cost., questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-bis
cod. pen., «nella parte  in  cui  non  prevede  la  procedibilita'  a
querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate  dalle
ipotesi di cui al comma 2». 
    4.- Le tre ordinanze  sollevano  questioni  analoghe,  sicche'  i
relativi giudizi meritano di essere riuniti per la decisione. 
    5.- Invocando vari parametri costituzionali, i giudici  a  quibus
si dolgono della mancata previsione della  procedibilita'  a  querela
del delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., limitatamente al primo
comma (ordinanze del GIP del Tribunale di Treviso e del Tribunale  di
Milano) ovvero con riferimento a tutte le ipotesi diverse  da  quelle
previste dal secondo comma (ordinanza del Tribunale di Pisa). 
    Conviene  in  proposito  sinteticamente  rammentare  che,   prima
dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione
del reato di omicidio stradale  e  del  reato  di  lesioni  personali
stradali,  nonche'   disposizioni   di   coordinamento   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  al  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274), le lesioni commesse con violazione delle  norme
sulla  disciplina  della  circolazione  stradale   costituivano   una
circostanza aggravante del delitto di lesioni  personali  colpose  di
cui all'art. 590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilita'  a
querela. 
    La legge n. 41 del 2016 ha delineato, all'art. 590-bis cod. pen.,
un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime,
perseguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui  al  primo  comma
(caratterizzata  dalla  generica   violazione   delle   norme   sulla
disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi  aggravate
previste dai commi successivi. 
    La disciplina della procedibilita' d'ufficio del delitto  non  e'
mutata nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36  del
2018, oggetto di censura nelle  prime  due  ordinanze,  che  pure  ha
introdotto la procedibilita' a querela  per  una  serie  cospicua  di
altri delitti, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno
2017, n. 103 (Modifiche al codice  penale,  al  codice  di  procedura
penale e all'ordinamento penitenziario). La  scelta  del  legislatore
delegato di non includere l'ipotesi delittuosa di cui al primo  comma
dell'art. 590-bis cod. pen. tra quelle procedibili a querela e' stata
nel frattempo scrutinata da questa Corte, sotto il profilo della  sua
compatibilita' con l'art. 76 Cost., con la sentenza n. 223 del  2019,
ove si e' ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici
margini di discrezionalita'  impliciti  in  qualsiasi  legge  delega,
adottando una interpretazione non  implausibile  -  e  non  distonica
rispetto  alla  ratio  di  tutela  sottesa   alle   indicazioni   del
legislatore delegante - del criterio dettato dall'art. 1,  comma  16,
lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017. 
    6.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, va rilevato quanto
segue. 
    6.1.- Non e' fondata, anzitutto, l'eccezione di  inammissibilita'
delle questioni formulata in via  generale  dall'Avvocatura  generale
dello Stato rispetto alle questioni sollevate dal GIP  del  Tribunale
di Treviso e dal Tribunale di Milano, i  quali  avrebbero  omesso  di
considerare i margini di discrezionalita' del  legislatore  delegato,
prospettando  un  «ipotetico  eccesso  di  delega  in  minus».   Tale
eccezione attiene in effetti al merito della questione, anziche' alla
sua ammissibilita' (sentenza n. 223 del 2019). 
    6.2.-    Deve,    invece,     essere     dichiarata     d'ufficio
l'inammissibilita' della censura formulata dal Tribunale di  Pisa  in
riferimento all'art. 24 Cost., per  insufficiente  motivazione  sulla
sua non manifesta infondatezza, non  risultando  neppure  chiaro  dal
tenore dell'ordinanza a quale dei  plurimi  diritti  garantiti  dalla
norma costituzionale il rimettente intenda riferirsi. 
    7.- Nel merito, devono anzitutto essere dichiarate manifestamente
infondate le censure sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal
Tribunale di Milano in riferimento all'art. 76 Cost., per le  ragioni
gia' indicate da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2019. 
    Le  pur  articolate  argomentazioni  spiegate  dai  rimettenti  -
peraltro in epoca anteriore alla sentenza predetta -, e le  ulteriori
considerazioni svolte dalle parti,  non  offrono,  infatti,  elementi
tali  da  indurre  a  un  ripensamento  delle  conclusioni  all'epoca
raggiunte,  che  debbono  pertanto  -  in  questa   sede   -   essere
integralmente confermate. 
    8.-  Manifestamente  infondate  sono,  altresi',   le   questioni
sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso con riferimento agli artt.
3, 25, secondo comma, e 77 Cost. 
    Lamenta il giudice a quo: 
    - che il legislatore delegato si sarebbe irragionevolmente  posto
in contrasto con la ratio complessiva della legge delega n.  103  del
2017, cosi' violando l'art. 3 Cost.; 
    - che, nel disattendere i principi e criteri  direttivi  indicati
dalla legge delega stessa, si  sarebbe  discostato  dalle  scelte  di
politica criminale del Parlamento, ledendo il principio della riserva
di legge in materia penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.; 
    - che la mancata inclusione del delitto di cui all'art.  590-bis,
primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili  a  querela,
ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016, avrebbe altresi' determinato  una
lesione dell'art. 77, primo comma,  Cost.,  «disciplinante  i  limiti
(qui violati per difetto) entro  i  quali  l'esecutivo  puo'  emanare
decreti  aventi  valore  di  legge  ordinaria»,  avendo  il   Governo
«oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento». 
    Cosi' argomentate, le tre censure si rivelano tuttavia  meramente
ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell'art.  76
Cost., gia' ritenuta non fondata da  questa  Corte  nella  menzionata
sentenza n. 223 del 2019. 
    9.- Merita, invece, una considerazione  piu'  estesa  la  censura
formulata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Pisa, che
- come poc'anzi rammentato - dubita della legittimita' costituzionale
della mancata previsione della punibilita' a querela del  delitto  di
lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le  ipotesi  diverse  da
quelle previste dal secondo comma dell'art.  590-bis  cod.  pen.,  il
quale delinea la circostanza aggravante della guida di un  veicolo  a
motore in stato di ebbrezza alcolica o  di  alterazione  psico-fisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada). 
    9.1.-  Secondo  il   giudice   a   quo,   la   previsione   della
procedibilita'  d'ufficio  sarebbe,   anzitutto,   foriera   di   una
irragionevole disparita' di trattamento tra il delitto in questione e
quello di lesioni gravi o gravissime  commesse  nell'esercizio  della
professione sanitaria, procedibile invece a querela. 
    Sarebbe, inoltre,  intrinsecamente  irragionevole  la  previsione
indiscriminata della procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi di
lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla  sussistenza
o   meno   dell'aggravante   relativa   all'ebbrezza    alcolica    o
all'assunzione di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  atteso  il
diverso grado di disvalore di tale fattispecie. 
    9.2.- Al riguardo, non puo' negarsi che quanto  meno  le  ipotesi
base del delitto di lesioni  stradali  colpose,  previste  dal  primo
comma dell'art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate  da
un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della  colpa.
Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto  attivo
non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche,  ad  esempio,
chi circoli sulla strada a bordo  di  una  bicicletta.  Inoltre,  pur
concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrita'  fisica
delle persone offese,  tali  fattispecie  hanno  per  presupposto  la
violazione di qualsiasi norma  relativa  alla  circolazione  stradale
diversa da quelle previste  specificamente  nei  commi  successivi  e
nelle quali possono incorrere anche  gli  utenti  della  strada  piu'
esperti. 
    Simili violazioni sono connotate  da  un  disvalore  inferiore  a
quello proprio delle  assai  piu'  gravi  ipotesi  di  colpa  cui  si
riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis cod. pen., le  quali
sono caratterizzate in gran parte dalla  consapevole  (o  addirittura
temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di
chi si ponga  alla  guida  di  un  veicolo  avendo  assunto  sostanze
stupefacenti o significative quantita' di alcool, ovvero  superi  del
doppio la velocita' massima consentita, circoli contromano o, ancora,
inverta il senso di marcia in prossimita' di una curva o di un dosso. 
    Inoltre,  a  fronte  di  condotte  consistenti   in   occasionali
disattenzioni, pur se produttive  di  danni  significativi  a  terzi,
potrebbe discutersi dell'opportunita' dell'indefettibile celebrazione
del processo  penale  a  prescindere  dalla  volonta'  della  persona
offesa,  specie  laddove  a   quest'ultima   sia   stato   assicurato
l'integrale risarcimento del danno subito;  e  cio'  anche  a  fronte
dell'esigenza - di grande rilievo per la complessiva efficienza della
giustizia penale - di non sovraccaricare quest'ultima  dell'onere  di
celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della
vittima. 
    9.3.- Tuttavia, va rammentato che - in linea generale - le scelte
sanzionatorie del legislatore  possono  essere  sindacate  da  questa
Corte soltanto entro i limiti della  manifesta  irragionevolezza  (ex
plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019,  n.  222
del 2018 e n. 236 del 2016); e che  tale  standard  vige  -  piu'  in
particolare - anche  rispetto  alle  scelte  relative  al  regime  di
procedibilita' dei  singoli  reati  (ordinanza  n.  178  del  2003  e
precedenti ivi citati). 
    Alla  luce  di  tale  criterio,  ritiene  questa  Corte  che   le
considerazioni sopra svolte - le quali sono del resto alla base delle
diverse  iniziative  di  legge  pendenti  in  Parlamento,  miranti  a
reintrodurre  il  regime  di  punibilita'  a  querela  delle  lesioni
stradali di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. - non  siano
sufficienti a connotare in termini di  illegittimita'  costituzionale
la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata, come si
e' visto, dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la  procedibilita'
d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi  o
gravissime; scelta che si iscriveva  nel  quadro  di  un  complessivo
intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa
tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a  fronte
dell'elevato numero di vittime di incidenti  che  ricorre  ogni  anno
sulle strade italiane (sentenze n. 223 e n. 88 del 2019). 
    D'altra  parte,  il  rimettente  sollecita  in  questa  sede   un
intervento che restauri la procedibilita'  a  querela  non  solo  con
riferimento alle ipotesi specifiche di cui al primo  comma  dell'art.
590-bis cod. pen., ma anche con riferimento  alla  generalita'  delle
ipotesi previste dal medesimo articolo,  con  la  sola  eccezione  di
quelle di cui al secondo comma.  In  tal  modo  verrebbero  pero'  ad
essere abbracciate dalla regola della procedibilita' a querela  anche
fattispecie  caratterizzate   da   violazioni   delle   norme   sulla
circolazione   stradale   commesse   con   piena   consapevolezza   e
necessariamente foriere di  rischi  significativi  per  l'incolumita'
altrui, rispetto alle quali il legislatore ha - non irragionevolmente
-  avvertito  il  bisogno  di  un'energica  reazione   sanzionatoria,
finalizzata  a  rafforzare   l'efficacia   deterrente   della   norma
indipendentemente dalla richiesta di punizione della persona offesa. 
    Quanto poi alla lamentata disparita' di trattamento, non  puo'  a
ben guardare ritenersi privo di ogni  giustificazione  il  differente
regime di procedibilita'  previsto  per  le  lesioni  stradali  e  le
lesioni  provocate  nell'ambito  dell'attivita'  sanitaria,  ove   si
consideri che quest'ultima e' stata recentemente oggetto di  ripetuti
interventi da parte del legislatore - prima con l'art.  3,  comma  1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute), convertito, con modificazioni,  nella  legge  8
novembre 2012, n. 189, e poi con l'introduzione dell'art.  590-sexies
cod. pen. ad opera dell'art. 6  della  legge  8  marzo  2017,  n.  24
(Disposizioni in materia di sicurezza  delle  cure  e  della  persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli
esercenti le professioni sanitarie) - miranti  proprio  a  delimitare
l'ambito della responsabilita' degli operatori sanitari  rispetto  ai
criteri  applicabili  alla  generalita'  dei  reati   colposi,   onde
contenere i rischi  necessariamente  connessi  all'esercizio  di  una
professione essenziale per la tutela della vita e  della  salute  dei
pazienti ed evitare, cosi', il ben  noto  fenomeno  della  cosiddetta
"medicina  difensiva",  produttivo  di  inutili  sprechi  di  risorse
pubbliche e scarsamente funzionale  rispetto  agli  stessi  scopi  di
tutela della salute. 
    9.4.- Dal che la  non  fondatezza  della  censura  di  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Rientra nella discrezionalita' del  legislatore  l'individuazione
delle soluzioni piu'  opportune  per  ovviare  agli  indubbi  profili
critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali  -  pur  non
assurgendo al vizio di manifesta  irragionevolezza  della  disciplina
censurata - suggeriscono,  tuttavia,  una  complessiva  rimeditazione
sulla congruita' dell'attuale regime di procedibilita' per le diverse
ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen.