per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 590-bis del  codice  penale,  sollevata,  in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal  Tribunale  ordinario
di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante
«Disposizioni  di   modifica   della   disciplina   del   regime   di
procedibilita' per taluni reati in attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1, commi 16, lettere a) e  b),  e  17,  della  legge  23
giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento  agli  artt.  3,  25,
secondo comma, 76 e 77,  primo  comma,  Cost.,  dal  Giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  ordinario  di  Treviso  e  dal
Tribunale  ordinario  di  Milano,  sezione  quinta  penale,  con   le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di  Pisa,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE