per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE