per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art.  2,  comma  2-bis,  della  legge  24  marzo  2001,  n.   89
(Previsione di equa riparazione in caso  di  violazione  del  termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del  codice  di
procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del paese), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento  all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte  d'appello  di
Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE