per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di
Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE