per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  1,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di  federalismo  Fiscale  Municipale),  nel  testo   anteriore   alle
modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»,  nella
parte in  cui  dispone  che,  anche  per  gli  immobili  strumentali,
l'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle  imposte  sui
redditi d'impresa. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE