per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE