per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la cessazione della materia del contendere in  ordine
alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune  di  Scarperia  e
San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla  l.r.  89/1998),  nella
parte in cui introduce i commi 2 e  4  dell'art.  8-bis  della  legge
della Regione Toscana 27 giugno 1994, n.  48  (Norme  in  materia  di
circolazione fuori strada  dei  veicoli  a  motore),  promosse  -  in
riferimento complessivamente  agli  artt.  2,  9,  32  e  117,  commi
secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione - dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara la cessazione della materia del contendere in  ordine
alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il  comma  3
dell'art.  8-bis  della  legge  reg.  Toscana   n.   48   del   1994,
limitatamente all'inciso «e non possono essere previste per  piu'  di
duecentottanta giorni annui di attivita' continuativa», promosse,  in
riferimento  agli  artt.  3,  32  e  117,  terzo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3) dichiara non fondate  le  residue  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n.  2  del  2020,
nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis  della  legge
reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli  artt.  3,
32 e 117, terzo  comma,  Cost.,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso del 10 marzo 2020 (reg. ric. n. 37 del 2020). 
    Rilevato che, con atto depositato il 15 maggio 2020, nel giudizio
di legittimita' costituzionale e'  intervenuta  la  societa'  Mugello
Circuit s.p.a., in qualita' di proprietaria e titolare della gestione
del circuito automobilistico oggetto delle disposizioni  della  legge
regionale impugnata (legge della Regione Toscana 3 gennaio  2020,  n.
2,   recante   «Disposizioni   sul   circuito    automobilistico    e
motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche
alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998»). 
    Considerato che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa
Corte, «il giudizio di legittimita' costituzionale in via  principale
si  svolge  esclusivamente  tra   soggetti   titolari   di   potesta'
legislativa e non ammette  l'intervento  di  soggetti  che  ne  siano
privi, fermi restando per costoro, ove ne  ricorrano  i  presupposti,
gli altri mezzi di tutela giurisdizionale  eventualmente  esperibili»
(ex plurimis, sentenza n. 134 del 2020), e che non sussiste  comunque
in capo a questi ultimi un interesse costituzionalmente rilevante  al
mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorche'  si
tratti di una legge provvedimento che direttamente li riguarda; 
    che, dunque, l'intervento della societa' Mugello  Circuit  s.p.a.
deve essere dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       la corte costituzionale 
 
    dichiara inammissibile l'intervento in  giudizio  della  societa'
Mugello Circuit s.p.a. 
 
                F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente