per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), promosse - in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all'inciso «e non possono essere previste per piu' di duecentottanta giorni annui di attivita' continuativa», promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le residue questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 10 marzo 2020 (reg. ric. n. 37 del 2020). Rilevato che, con atto depositato il 15 maggio 2020, nel giudizio di legittimita' costituzionale e' intervenuta la societa' Mugello Circuit s.p.a., in qualita' di proprietaria e titolare della gestione del circuito automobilistico oggetto delle disposizioni della legge regionale impugnata (legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, recante «Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998»). Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, «il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potesta' legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2020), e che non sussiste comunque in capo a questi ultimi un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorche' si tratti di una legge provvedimento che direttamente li riguarda; che, dunque, l'intervento della societa' Mugello Circuit s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile. per questi motivi la corte costituzionale dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della societa' Mugello Circuit s.p.a. F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente