per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA