per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975,  n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
misure  privative  e  limitative  della  liberta'),   sollevate,   in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della  Costituzione,  dal
Tribunale di sorveglianza di Bologna,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA