per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a se', questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziche' dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimita' costituzionale di cui sopra; 3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA