per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a se',  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice
civile, nella parte in  cui,  in  mancanza  di  diverso  accordo  dei
genitori, impone l'acquisizione alla  nascita  del  cognome  paterno,
anziche' dei cognomi di entrambi  i  genitori,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3 e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  4  agosto
1955, n. 848; 
    2) sospende il presente  giudizio  fino  alla  definizione  delle
questioni di legittimita' costituzionale di cui sopra; 
    3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA