per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, del  codice  penale,
come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del  decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia  di  ordine  e
sicurezza pubblica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  8
agosto 2019, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di  Torino,  in
composizione monocratica, in riferimento all'art. 117,  primo  comma,
della Costituzione, in relazione  all'art.  49,  paragrafo  3,  della
Carta  dei  diritti   fondamentali   dell'Unione   europea   (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis,  secondo  comma,  cod.  pen.,  come
modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b),  del  d.l.  n.  53  del
2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario  di  Torino,
in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53  del
2019, come convertito, sollevate dal  Tribunale  ordinario  di  Torre
Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3,
25, secondo comma, 27, primo e terzo  comma,  e  77,  secondo  comma,
Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA