per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19  febbraio  2004,
n. 40 (Norme in  materia  di  procreazione  medicalmente  assistita),
dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218
(Riforma del sistema italiano di diritto internazionale  privato),  e
dell'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento  per  la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
sollevate - in riferimento agli artt. 2,  3,  30,  31  e  117,  primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7,
8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo,  fatta  a  New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27
maggio  1991,  n.  176,  e  all'art.  24  della  Carta  dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - dalla Corte di cassazione,
sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA