per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art.  20  del  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro),  come  modificato  dall'art.  1,  comma  87,
lettera a), numeri 1) e 2), della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Bologna  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in
riferimento  all'art.   3   Cost.,   dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del  2018,
sollevate, in riferimento agli artt. 24,  81,  97,  101,  102  e  108
Cost.,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Bologna  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA