per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma  7,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla  modifica
recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che «[i]n caso di  riconoscimento  o  di  disconoscimento  di
giornate  lavorative  intervenuti   dopo   la   compilazione   e   la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con  le
modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali
di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12  dicembre  2007  -  dalla
Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate  in
epigrafe. 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011,  nella
parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43,
comma 7, del  d.l.  n.  76  del  2020,  prevede  che  «[i]n  caso  di
riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949 di  appositi  elenchi  nominativi  trimestrali  di  variazione»,
sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte  di  appello
di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA