per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8,  comma  18,
della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018,  n.  48
(Legge di stabilita' 2019); 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 26, della legge reg.  Sardegna  n.  48  del  2018,
promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara non  fondate,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge reg.
Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara estinto il processo,  limitatamente  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35,  della  legge
reg. Sardegna n. 48 del 2018 promosse, dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost.,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA