ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche
della  legge  regionale  24  marzo  2000,  n.  21  (Disciplina  della
procedura  di  impatto  ambientale)»,  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-13 febbraio 2020,
depositato in cancelleria il 17 febbraio 2020, iscritto al n. 16  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nella udienza pubblica del  23  febbraio  2021  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  l'avvocato  Claudia  Angiolini  per  la
Regione Molise, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1)  del
decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 17 febbraio 2020, iscritto al  reg.
ric. n. 16 del 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della
legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche
della  legge  regionale  24  marzo  2000,  n.  21  (Disciplina  della
procedura di impatto  ambientale)»,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione,  nonche'  delle  norme
statali di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante «Norme in  materia  ambientale»  (da  ora  in  avanti
anche: cod. ambiente) e all'art. 14, comma 4, della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
    1.1.- L'articolo impugnato  stabilisce  che  «l.  All'articolo  8
della  legge  regionale  n.  21/2000  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente rubrica "Provvedimento
di valutazione di impatto ambientale"; 
    b) al comma 2, le parole "La Giunta  regionale"  sono  sostituite
dalle  parole  "Il  Direttore  del  Servizio   regionale   competente
all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto  ambientale"
e le parole "giudizio di compatibilita' ambientale"  sono  sostituite
dalle parole "provvedimento di valutazione di impatto ambientale"; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2-bis.  Resta
in capo alla Giunta regionale la presa d'atto  del  provvedimento  di
VIA  nel  rispetto  dei  termini  dell'articolo  27-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006."». 
    L'art. 8 della legge reg.  Molise  n.  21  del  2000,  nella  sua
originaria formulazione, scandisce, al comma 1, i compiti  istruttori
del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale  (VIA);
al comma 2, l'adozione del provvedimento di compatibilita' ambientale
da parte della Giunta regionale; al comma 3, infine, le modalita'  di
comunicazione e pubblicazione degli esiti del procedimento. 
    1.2.-  Secondo  il  ricorrente,  l'art.  3  impugnato  invade  la
competenza legislativa esclusiva dello  Stato  sulla  disciplina  del
procedimento di VIA. In particolare, le modifiche  che  esso  apporta
non sembrerebbero coerenti con le  previsioni  dell'art.  27-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal decreto legislativo 16  giugno
2017, n. 104 (Attuazione della direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la
direttiva  2011/92/UE,  concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli l e 14 della legge 9 luglio 2015,  n.  114),  in  quanto  si
limiterebbero  alla  mera  sostituzione  di  alcuni  termini,   senza
intervenire «sulla sostanza della  procedura  di  VIA  di  competenza
regionale  che  e'  stata,  invece,  integralmente   modificata   con
l'introduzione del "Provvedimento Autorizzatorio  Unico  Regionale"»,
disciplinato dal citato art. 27-bis. L'art. 3 della legge reg. Molise
n.  17  del  2019,  infatti,  si  riferirebbe  in  rubrica  al   solo
«Provvedimento di valutazione di impatto ambientale» - definendo,  al
comma 2, l'autorita' competente al relativo  rilascio  (il  Direttore
del Servizio regionale) - senza,  tuttavia,  contemplare  l'esistenza
del  «Provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale»   e   facendo
riferimento, nel nuovo comma 2-bis, solamente ai  «"termini"  di  cui
all'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006». 
    Il provvedimento di VIA, pero', alla luce della riforma del  cod.
ambiente del 2017, non potrebbe piu' essere  adottato  autonomamente,
bensi' dovrebbe essere parte del «Provvedimento autorizzatorio  unico
regionale», emanato all'esito di una conferenza di  servizi,  la  cui
determinazione   motivata   di   conclusione   comprende,   sia    il
provvedimento di VIA, sia i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio del progetto,  come  stabiliscono  l'art.
27-bis cod. ambiente e l'art. 14, comma 4, della  legge  n.  241  del
1990.  L'intervento   normativo   censurato,   secondo   l'Avvocatura
generale, non tenendo conto  di  tali  nuove  regole  procedimentali,
contrasterebbe  con   la   giurisprudenza   costituzionale   che   ha
riconosciuto l'importanza della riforma operata dal d.lgs. n. 104 del
2017 (sono citate le sentenze di questa Corte n. 93 del 2019 e n. 198
del 2018): «non contemplando  la  conferenza  di  servizi  come  fase
procedimentale essenziale di componimento degli interessi pubblici  e
privati  coinvolti»,  non  rispetterebbe  la  disciplina  statale  e,
inoltre, anziche' semplificare il procedimento di rilascio della VIA,
lo aggraverebbe. 
    1.3.- Visto che il legislatore statale ha riservato a se' stesso,
in  via  esclusiva,  la  disciplina  dei  procedimenti  di   verifica
ambientale, definendo un equilibrio fra gli  interessi  e  i  diversi
valori coinvolti - e'  ricordato  l'art.  7-bis  cod.  ambiente,  che
espressamente limiterebbe l'azione delle  Regioni  e  delle  Province
autonome in materia di tutela ambientale -, il ricorrente chiede  che
si dichiari costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge  reg.
Molise n. 17 del 2019, per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.,  in  relazione  ai  parametri  statali  interposti
citati. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Molise, rilevando  la
non fondatezza delle censure. 
    2.1.- La difesa della parte resistente sostiene che, con le norme
impugnate,  si  sarebbe  legittimamente  ricondotto  ai  compiti  del
Direttore  del  servizio  regionale  competente  per  le  valutazioni
ambientali l'adozione del provvedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale, in linea con l'art. 7-bis cod. ambiente che, al comma  5,
demanda  alle  disposizioni  di   legge   regionale   o   provinciale
l'individuazione dell'autorita' competente in materia  di  VIA  e  di
verifica di assoggettabilita' a  VIA  regionale.  Cio'  nel  rispetto
delle «separazioni previste da tempo tra atti di indirizzo politico e
specifiche attivita' tecniche di competenza dirigenziale, al fine  di
perseguire lo snellimento della procedura amministrativa e  di  poter
conseguire  il  rilascio  del  provvedimento   autorizzatorio   unico
regionale nel rispetto della scadenza temporale  assegnata  dall'art.
27-bis del d.lgs. n. 152/2006». 
    «[N]elle more di un  aggiornamento  complessivo  della  normativa
regionale in materia ambientale», la Regione  avrebbe  legittimamente
perseguito l'intento  di  «snellire  l'iter  amministrativo  in  capo
all'autorita' competente». Dalla deliberazione  di  Giunta  regionale
del 28 giugno 2019, n. 233, recante la  proposta  di  legge  relativa
alla legge regionale impugnata, si evincerebbe che v'e' un  «indubbio
riconoscimento di potesta' esclusiva dello Stato sulla  materia».  La
Regione Molise prende atto, dunque, che «l'art. 27-bis del d.lgs.  n.
152/2006,  introdotto   dal   d.lgs.   104/2017,   prevede   che   il
provvedimento di valutazione di  impatto  ambientale  [sia]  compreso
nell'ambito  della  determinazione  motivata  della  Conferenza   dei
Servizi che costituisce provvedimento autorizzatorio unico  regionale
(PAUR)». Ma, sulla scorta del «carattere  temporaneo  dell'intervento
legislativo  impugnato»,  rileva  che  dovrebbe  essere   «la   norma
modificata (e non quella odierna  di  modifica)  a  dover  affrontare
l'adeguamento richiesto dalla novella  di  cui  all'art.  27-bis  del
d.lgs. n. 152/2006». Nella Relazione di  accompagnamento  alla  legge
impugnata - precisa la difesa regionale - si  leggerebbe  chiaramente
che e' stato  ritenuto  necessario  apportare  modifiche  alla  legge
regionale n. 21 del 2000 solamente nelle parti in cui si riferisce al
giudizio di compatibilita' ambientale e alle competenze regionali sul
rilascio  del  provvedimento,  nelle   more   di   un   aggiornamento
complessivo. Sull'allineamento alla normativa statale, con  specifico
riferimento alle novita' recate dal d.lgs. n. 104 del 2017,  starebbe
gia' operando «la struttura regionale dedicata». 
    2.2.-  Per  tali  ragioni,  la  Regione  Molise  chiede  che  sia
rigettato il  ricorso  proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  il
giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della
Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto
ambientale)», deducendo  la  violazione  della  competenza  esclusiva
statale nella materia «tutela dell'ambiente». In particolare,  chiede
a questa Corte di accertare se - nel modificare l'art. 8 della  legge
della Regione Molise n. 21 del 2000 sull'adozione  della  valutazione
d'impatto ambientale  regionale,  prevedendo,  alla  lettera  a),  la
sostituzione   della   locuzione   della   rubrica    «Giudizio    di
compatibilita' ambientale» con quella «Provvedimento  di  valutazione
di impatto ambientale»; alla lettera b), la sostituzione delle parole
«la Giunta regionale»  con  le  parole  «il  Direttore  del  Servizio
regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale»; nonche', alla  lettera  c),  l'introduzione  del
comma 2-bis il quale dispone che «Resta in capo alla Giunta regionale
la presa d'atto del provvedimento di VIA  nel  rispetto  dei  termini
dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006» - l'art.  3
impugnato contrasti con gli artt. 27-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (d'ora  in
avanti anche: cod. ambiente) e 14, comma  4,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),  cosi'  violando
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.  L'art.  3
della legge reg. Molise n.  17  del  2019,  infatti,  ometterebbe  di
prevedere che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) sia  adottata
all'esito  di  una   conferenza   di   servizi   e   confluisca   nel
«provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale»,   come   invece
prescritto  dalle  richiamate  norme  interposte,  espressione  della
competenza statale in materia di tutela ambientale. 
    2.- La Regione Molise, non rilevando  ragioni  d'inammissibilita'
delle censure, chiede  che  sia  dichiarata  la  non  fondatezza  del
ricorso. Il legislatore regionale,  infatti,  avrebbe  legittimamente
modificato l'autorita' competente ad adottare la VIA regionale, nelle
more di un aggiornamento complessivo  della  disciplina,  che  terra'
conto delle novita' intervenute nella legislazione statale. 
    3.- In questa materia, il decreto legislativo 16 giugno 2017,  n.
104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva
2011/92/UE, concernente la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1  e
14 della legge 9 luglio 2015, n.  114)  ha  introdotto  significative
modifiche alle  norme  del  cod.  ambiente.  In  particolare,  si  e'
previsto che la VIA regionale sia coordinata con  altri  procedimenti
cui essa si affianca nel percorso di  approvazione  di  progetti  dal
significativo  impatto  ambientale.  In  nome  di  una  piu'  marcata
concentrazione procedimentale, l'art. 27-bis del d.lgs.  n.  152  del
2006, introdotto con il citato  d.lgs.  n.  104  del  2017,  prevede,
infatti, che - superate le  fasi  precedenti  a  quella  decisoria  -
l'autorita' competente in  materia  di  VIA  regionale  convochi  una
conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le
amministrazioni   competenti   o,   comunque   sia,    potenzialmente
interessate per il rilascio del provvedimento di  VIA  e  dei  titoli
abilitativi  necessari  alla  realizzazione   e   all'esercizio   del
progetto. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona
e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990;  i
suoi lavori terminano entro centoventi giorni decorrenti  dalla  data
della convocazione. La determinazione motivata di  conclusione  della
conferenza di servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale, che oggi comprende il provvedimento  di  VIA  e  gli
altri  titoli  abilitativi  rilasciati   per   la   realizzazione   e
l'esercizio del progetto. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di riconoscere che la riforma del
cod. ambiente ha perseguito il fine di razionalizzare e ricondurre  a
unita' le  procedure  amministrative  (sentenza  n.  198  del  2018),
stabilendo, appunto,  che  «qualora  un  progetto  sia  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,  tutte  le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del medesimo progetto, sono  acquisiti  nell'ambito  di
apposita conferenza di servizi, convocata in  modalita'  sincrona  ai
sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990» (sentenza n.  246
del 2018). Questa stessa Corte ha  peraltro  affermato,  valorizzando
queste scelte, che la «puntuale disciplina del  procedimento  dettata
dal legislatore statale, la dettagliata definizione delle fasi e  dei
termini che conducono al rilascio  del  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale concorrono a creare una cornice di  riferimento  che,
sintetizzando i diversi interessi coinvolti, ne individua un punto di
equilibrio,  che  corrisponde  anche  a  uno   standard   di   tutela
dell'ambiente» (sentenza  n.  106  del  2020),  in  quanto  tale  non
derogabile da parte delle legislazioni regionali. 
    4.- La legge reg. Molise  n.  17  del  2019,  di  modifica  della
disciplina sulla  VIA,  interviene  in  maniera  puntuale  su  alcuni
articoli  della  legge  reg.  Molise  n.  21   del   2000,   operando
prevalentemente la mera sostituzione di termini o locuzioni, al  fine
di  individuare,  quale  responsabile  della  procedura  di  VIA,  il
Direttore del servizio regionale competente in materia ambientale, in
sostituzione della Giunta regionale. 
    Cosi', l'art. 8 della legge reg. Molise n.  21  del  2000,  sulla
fase di adozione del provvedimento di VIA regionale, pure  a  seguito
dell'intervento  modificativo  censurato,  prevede  che  il  Comitato
tecnico per la VIA rediga un rapporto,  sulla  base  dell'istruttoria
tecnica, e che l'autorita' regionale competente -  ora  il  Direttore
del servizio - con proprio provvedimento rilasci  la  VIA.  In  piu',
proprio in forza dell'articolo oggi impugnato,  e'  previsto  che  la
Giunta regionale prenda atto del provvedimento di VIA entro i termini
di  conclusione  del  procedimento  previsti  dall'art.  27-bis  cod.
ambiente. 
    5.- Tutto cio' premesso, l'art. 3 della legge reg. Molise  n.  17
del 2019, della  cui  legittimita'  costituzionale  si  sospetta,  va
esaminato  in  maniera  analitica,  con  riferimento   alle   diverse
disposizioni da cui e' composto. Le  censure  formulate  nel  ricorso
meritano di essere accolte, nei limiti di seguito precisati. 
    5.1.- Le disposizioni contenute nell'art. 3,  lettere  a)  e  b),
della legge reg. Molise  n.  17  del  2019  non  contrastano  con  la
normativa statale interposta. 
    5.2.-  L'art.  3,  lettera  a),  prevede  la  sostituzione  della
locuzione della rubrica «Giudizio di compatibilita'  ambientale»  con
quella  «Provvedimento  di  valutazione   di   impatto   ambientale».
Nell'utilizzo di tale dicitura, non e' ravvisabile alcuna  lesivita'.
Sebbene, infatti, secondo la rammentata disciplina  di  cui  al  cod.
ambiente, il provvedimento di VIA debba confluire  nel  provvedimento
autorizzatorio unico regionale, da  adottarsi  all'esito  dei  lavori
della conferenza di servizi, esso non perde la sua formale autonomia.
Questa Corte ha gia' precisato che  il  provvedimento  autorizzatorio
unico non possiede una  natura  propriamente  sostitutiva  della  VIA
regionale, bensi' comprensiva di essa (sentenze n. 246 e n.  198  del
2018). Cosi', benche' sia  prevista  la  conclusione  contestuale  di
quelli che prima erano itinera  amministrativi  autonomi,  rimane  in
capo alle diverse  autorita'  coinvolte  il  compito  di  adottare  i
rispettivi provvedimenti. Peraltro, secondo lo  stesso  art.  27-bis,
comma 7, cod. ambiente, la decisione di concedere  gli  altri  titoli
abilitativi «e' assunta sulla base del  provvedimento  di  VIA»,  nel
senso  che  la  positiva   valutazione   degli   impatti   ambientali
costituisce un  presupposto  per  l'ottenimento  degli  altri  titoli
abilitativi utili all'esercizio del progetto. 
    Per tali ragioni, non e' in se' scorretto il riferimento nominale
al provvedimento di VIA. 
    5.3.- L'art. 3, lettera b), impugnato ha operato la  sostituzione
delle parole «la Giunta regionale» con le parole  «il  Direttore  del
Servizio  regionale  competente  all'adozione  del  provvedimento  di
valutazione di impatto  ambientale»,  cosi'  modificando  l'autorita'
regionale competente in materia di VIA. Anche questa disposizione non
contrasta con la disciplina interposta, dal momento che l'art.  7-bis
cod. ambiente, al comma 5, stabilisce che autorita'  competente,  per
la VIA regionale, e' «la  pubblica  amministrazione  con  compiti  di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome». 
    Legittima e', dunque, la  scelta  del  legislatore  regionale  di
cambiare, rispetto al passato, il soggetto istituzionale responsabile
della procedura di VIA. 
    5.4.- La questione e'  fondata  per  quanto  riguarda  l'art.  3,
lettera c), della legge reg. Molise n. 17 del 2019. 
    Come gia' precisato, il  ricorrente  chiede  a  questa  Corte  di
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3  della  legge
reg. Molise n. 17 del 2019 perche' esso  non  considera  che  la  VIA
«deve essere parte del piu' ampio "Provvedimento autorizzatorio unico
regionale" emanato all'esito di una conferenza di servizi»,  gettando
luce,  in  sostanza,  sulle  omissioni  dell'intervento   legislativo
regionale. 
    L'articolo   impugnato   e',   in   effetti,   costituzionalmente
illegittimo nella parte in  cui  il  richiamo  all'art.  27-bis  cod.
ambiente  si  riferisce  solamente  al  rispetto   dei   termini   di
conclusione del procedimento, anziche' al  rispetto  della  procedura
prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo. 
    In questo modo, disattende la disciplina  statale  evocata  quale
parametro  interposto,   che   ha   definito   la   «struttura»   del
procedimento, imponendo l'esame  contestuale  dei  diversi  punti  di
vista e  investendo  cosi'  anche  la  «qualita'»  delle  valutazioni
effettuate in conferenza (sentenza n. 9 del 2019). La disciplina  dei
procedimenti di verifica ambientale e', d'altronde, riservata in  via
esclusiva alla legislazione statale (sentenza n.  178  del  2019;  da
ultimo, sentenza n.  258  del  2020),  che  rintraccia  il  punto  di
equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di  accelerazione  del
procedimento amministrativo, da un lato, e la «speciale»  tutela  che
deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro (sentenze  n.  106
del 2020 e n. 246 del 2018). 
    L'intervento legislativo regionale, che manchi di  riformare  gli
aspetti fondamentali della disciplina nel senso indicato dalla  legge
statale,  in  questa  materia,  e'  da  ritenersi  costituzionalmente
illegittimo. Infatti, pur potendo «stabilire  regole  particolari  ed
ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per  le  modalita'
della consultazione del pubblico  e  di  tutti  i  soggetti  pubblici
potenzialmente interessati»  (cosi',  l'art.  7-bis,  comma  8,  cod.
ambiente). Lo spirito della riforma  del  cod.  ambiente,  su  queste
procedure, e'  stato  proprio  quello  di  ricercare  un  tendenziale
allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali (sentenza n.
93 del 2019). Per queste ragioni, la  disciplina  regionale  molisana
sulla VIA non risulta allineata ai contenuti  dell'art.  27-bis  cod.
ambiente, anche in relazione alle fasi precedenti a quella decisoria. 
    In conclusione,  il  carattere  obbligatorio  della  convocazione
della conferenza di servizi, nella procedura prodromica  all'adozione
del provvedimento autorizzatorio unico regionale,  comprensivo  della
VIA e degli altri titoli abilitativi, rende  l'art.  3,  lettera  c),
della legge regionale impugnata incompatibile con l'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.