per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della  legge
della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della  procedura  di
impatto ambientale)», nella parte in cui, aggiungendo il comma  2-bis
all'art. 8 della legge della Regione Molise  24  marzo  2000,  n.  21
(Disciplina della  procedura  di  impatto  ambientale),  prevede  che
«Resta  in  capo  alla  Giunta  regionale   la   presa   d'atto   del
provvedimento di VIA nel rispetto dei  termini  dell'articolo  27-bis
del decreto legislativo n. 152/2006», anziche' prevedere  che  «Resta
fermo che il provvedimento di VIA e' adottato  all'esito  dei  lavori
della  conferenza  di  servizi   e   confluisce   nel   provvedimento
autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA