per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge della Regione Veneto  23  dicembre  2019,  n.  51  (Nuove
disposizioni per  il  recupero  dei  sottotetti  a  fini  abitativi),
limitatamente alle parole «sono soggetti a  segnalazione  certificata
di inizio di attivita' (SCIA), ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e»; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1,  2  e  3,  della
legge  reg.  Veneto  n.  51  del  2019,  promosse,   in   riferimento
complessivamente  agli  artt.  3,  32  e  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi  2  e  3,
della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, promosse, in riferimento agli
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA