per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibile la costituzione in  giudizio  dell'avv.
Pasquale Cananzi, nella qualita' di curatore dei minori S.  B.,  C.M.
D.S. e R.P. D.S., parti dei giudizi a quibus; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 10 maggio  2020,  n.  29
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare  o  differimento
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione  della
custodia  cautelare  in  carcere  con   la   misura   degli   arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
di  persone  detenute  o  internate  per  delitti   di   criminalita'
organizzata  di  tipo  terroristico  o  mafioso,  o  per  delitti  di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione  mafiosa  o  con  finalita'  di  terrorismo,
nonche'  di  detenuti  e  internati  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  nonche',
infine, in materia di colloqui con i congiunti o  con  altre  persone
cui hanno diritto i condannati,  gli  internati  e  gli  imputati)  e
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b),  terzo  periodo,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma,  30,  31,
secondo  comma,  32  e  117,   primo   comma,   della   Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848,  dal  Tribunale  per  i
minorenni di Reggio Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA