per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «puo' altresi' applicare» - invece che «applica altresi'» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 1° aprile 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE