per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  8  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies
del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli  artt.
2, 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di  Firenze
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n.
24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e  della  persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli
esercenti le professioni sanitarie), sollevate, in  riferimento  agli
artt.  2  e  32  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del  2017,
sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  24  Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA