per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020 con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 60 del 2020 indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA