per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
2) ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA