per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13  della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); 
    2)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 
    3) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 595, terzo  comma,
del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.
10 della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  dal
Tribunale  ordinario  di  Salerno,  sezione   seconda   penale,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.,  sollevata,  in
riferimento  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  di
Salerno,  sezione  seconda  penale,  con  l'ordinanza   indicata   in
epigrafe; 
    5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.,  sollevata,  in
riferimento all'art. 25 Cost.,  dal  Tribunale  di  Salerno,  sezione
seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA