per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche' all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA