per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'inammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 46,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Siciliana 28 dicembre 2004,  n.  17  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3,
9 e 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  nonche'
all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),  convertito
nella  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,   quest'ultimo   in
relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002,  n.  137),  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  per  la  Sicilia,  sezione  staccata   di   Catania,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA