per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020,
n. 61  (Gestione  e  tutela  della  fauna  selvatica  sul  territorio
regionale. Modifiche alla  l.r.  3/1994),  promosse,  in  riferimento
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in
relazione, rispettivamente, all'art.  22,  comma  6,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  e  all'art.
18, comma 4, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE