per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art.  9,  comma  1,  della  legge  13  aprile   1988,   n.   117
(Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni
giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), come modificato
dall'art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina
della  responsabilita'  civile   dei   magistrati),   sollevate,   in
riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108
della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di
Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE