per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 111 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA