per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2  e
2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), come modificato dall'art. 2, comma 25,  lettera  f),
della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,
sollevate dalla  Corte  di  cassazione,  sezione  prima  penale,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater,  ordin.  penit.,
come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n.  94
del 2009, in riferimento all'art. 111 Cost., sollevata dalla Corte di
cassazione,  sezione  prima  penale,  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater,  ordin.  penit.,
come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n.  94
del 2009,  in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 4 del  Protocollo  n.  7  alla  CEDU,  adottato  a
Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso  esecutivo  con  la
legge 9 aprile 1990, n. 98,  sollevata  dalla  Corte  di  cassazione,
sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA