per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 57, comma 3, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dalla  Corte  di  cassazione,
sezione quinta civile, con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA