per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 103, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art.  17-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di  giudice
dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e dell'art. 103,
comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dal  Tribunale  ordinario
di Savona, in funzione di  giudice  dell'esecuzione,  in  riferimento
agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111 e 117  Cost.,  nonche'  all'art.  6
CEDU, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e  all'art.  47  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre  2007,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21, e  dell'art.  40-quater  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 maggio 2021, n. 69, sollevate dal Tribunale  ordinario
di Savona, in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonche'  all'art.
47 CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  77   Cost.,   dal
Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
ordinario di Trieste e dal  Tribunale  ordinario  di  Savona  con  le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito,  sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di   Trieste,   in
riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma,  e  117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e  dal
Tribunale ordinario di Savona, in riferimento  all'art.  42  Cost.  e
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito,  sollevate,  in  riferimento  all'art.  24   Cost.,   dal
Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale  ordinario  di  Savona
con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito, sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di  Trieste  e  dal
Tribunale ordinario di Savona, in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e  dal  solo
Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 111 Cost., con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA