per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorita' giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorita' giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna; 2) chiede che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento accelerato; 3) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; 4) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE