per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE