per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma
5,  del  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.   101,   recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d.lgs.  n.  101  del  2018,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,   dal
Tribunale  ordinario  di  Verona,   sezione   seconda   civile,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE