per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA