per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice  penale  e  dell'art.
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi  urgenti
per  il  contrasto   della   tensione   detentiva   determinata   dal
sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella
legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 31  marzo  2014,  n.  52  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali   psichiatrici
giudiziari), convertito, con modificazioni,  nella  legge  30  maggio
2014, n. 81, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32  e
110 della Costituzione, dal Giudice per le indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA