ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 380, comma
2, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale
ordinario Firenze, nel procedimento penale a carico di F. H., con
ordinanza del 5 marzo 2020, iscritta al n. 15 del registro ordinanze
2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 5 marzo 2020 iscritta al n. 15 del registro
ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 380, comma 2,
lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio di chi e' colto in flagranza del
delitto di tentato furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., per contrasto con gli
artt. 13 e 3 della Costituzione.
2.- Il giudice a quo ha premesso che il prevenuto e' stato
arrestato perche' colto in flagranza del delitto di tentato furto
aggravato dall'uso di violenza sulle cose, commesso all'interno di un
supermercato ed avente ad oggetto merce del valore complessivo di
euro 119,60.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti avevano
proceduto all'arresto ed il pubblico ministero aveva richiesto la
convalida e l'applicazione della misura cautelare del divieto di
dimora nella Provincia di Firenze, deducendo la sussistenza delle
esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod.
proc. pen.
Il giudice per le indagini preliminari ha rilevato la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al contestato reato di
tentato furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose e ritenuto la
non configurabilita' della circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuita' ex art. 62, primo comma, numero 4),
cod. pen.
Il Tribunale ordinario di Firenze ha tuttavia reputato che, per
procedere alla convalida dell'arresto, deve valutarsi la legittimita'
costituzionale dell'art. 380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen.,
nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio per il reato di
tentato furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., e
sempre che non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62,
primo comma, numero 4), cod. pen.
3.- Ad avviso del Tribunale ordinario di Firenze, l'art. 380,
comma 2, lettera e), cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con gli
artt. 13 e 3 Cost.
3.1.- Quanto al primo parametro, il delitto di tentato furto
aggravato per la violenza sulle cose, pur in assenza dell'attenuante
ex art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., non costituirebbe, per
il rimettente, un'ipotesi di tale eccezionale gravita' da
giustificare la previsione dell'arresto obbligatorio, di per se'
sottratto alla valutazione della gravita' del fatto o della
pericolosita' del soggetto secondo le concrete circostanze del caso.
Nella categoria dei delitti di furto, tentati o consumati, aggravati
dalla violenza sulle cose, potrebbero, invero, rientrare anche fatti
connotati da una gravita' limitata, come nel caso di specie, incapaci
di generare alcun pericolo per l'incolumita' delle persone e percio'
estranei al novero di quei casi eccezionali di necessita' ed urgenza
indicati dalla legge, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 13
Cost., possono giustificare l'adozione di provvedimenti provvisori
restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di
pubblica sicurezza.
3.2.- La profonda diversita' della gravita' delle ipotizzabili
fattispecie di furto aggravato dalla violenza sulle cose trasmoda,
altresi', secondo il giudice a quo, nella manifesta irragionevolezza,
con violazione quindi anche dell'art. 3 Cost.
3.3.- L'ordinanza di rimessione segnala ancora che, per effetto
del congiunto operare degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero
2), cod. pen., la pena massima applicabile per il tentato furto
aggravato dalla violenza sulle cose e' di anni quattro di reclusione,
sicche', in forza dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., neppure
puo' essere disposta con riferimento ad esso la custodia cautelare in
carcere, e cio' a conferma dell'assenza di un correlato particolare
allarme sociale provocato dal delitto in esame.
Ne' rileva, avverte il Tribunale, la deroga stabilita dall'art.
391, comma 5, cod. proc. pen., la quale opera unicamente allorche'
l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art.
381, comma 2, e dunque non anche nelle ipotesi di tentativo di tali
delitti.
Il rimettente sottolinea, ancora, che non appare rispettoso della
riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. prescrivere
l'obbligatorieta' della «misura precautelare provvisoria»
dell'arresto in casi in cui non e' possibile la sua conversione ope
iudicis nella custodia cautelare in carcere, potendo, peraltro,
l'arrestato essere condotto provvisoriamente nella casa
circondariale, secondo quanto stabilito dall'art. 558, comma 4-bis, e
dall'art. 386, comma 4, cod. proc. pen.
3.4.- Un'ulteriore ragione di contrasto della norma censurata con
l'art. 3 Cost. e', infine, rappresentata dal giudice a quo per
l'eventualita' in cui sia configurabile per il tentato furto la causa
di esclusione della punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.,
prescrivendosi l'arresto obbligatorio da parte della polizia
giudiziaria pur quando le modalita' della condotta e l'esiguita' del
danno delineino una offesa di particolare tenuita', il che puo'
verificarsi anche nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., di per se'
escludente l'obbligatorieta' dell'arresto.
3.5.- Il Tribunale ordinario di Firenze ha quindi disposto la
liberazione dell'arrestato, essendo impossibile l'osservanza dei
termini per la convalida in ragione della sollevazione della
questione di legittimita' costituzionale.
4.- Ha depositato atto di intervento in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate.
L'Avvocatura deduce che, in forza della riserva di legge in
materia di limitazione della liberta' personale, ex art. 13 Cost., il
legislatore e' l'unico soggetto titolato alle scelte relative ai
margini entro i quali, con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria, puo' esser ristretta la liberta' personale, nonche' alla
determinazione dei casi eccezionali di necessita' ed urgenza in cui
possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della
liberta' personale, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza,
restando tali scelte legislative sindacabili solo ove siano
manifestamente irragionevoli. Non si ravviserebbe alcuna
irragionevolezza nella previsione dell'arresto obbligatorio ex art.
380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., visto il particolare
allarme sociale suscitato dalla commissione dei reati riconducibili
alle ipotesi criminose ivi contemplate.
La difesa statale sostiene la legittimita' della norma censurata
anche in considerazione della diversita' dei presupposti e delle
finalita' del provvedimento di convalida dell'arresto rispetto a
quello con cui l'autorita' giudiziaria applica una misura coercitiva.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 5 marzo
2020, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2021, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 380, comma 2,
lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio di chi e' colto in flagranza del
delitto di tentato furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., per contrasto con gli
artt. 13 e 3 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che deve procedere alla convalida
dell'arresto di persona colta in flagranza del delitto di tentato
furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose (art. 625, primo
comma, numero 2, prima ipotesi, cod. pen.), commesso all'interno di
un supermercato ed avente ad oggetto merce di valore tale da non
consentire l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo
comma, numero 4), cod. pen.
1.1.- Quanto al primo parametro evocato, il delitto di tentato
furto aggravato per la violenza sulle cose, pur in assenza
dell'attenuante ex art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., non
integrerebbe, per il rimettente, un'ipotesi di tale eccezionale
gravita' da giustificare la previsione dell'arresto obbligatorio.
Nella categoria dei delitti di furto, tentati o consumati, aggravati
dalla violenza sulle cose, potrebbero, invero, rientrare anche fatti
connotati da una gravita' limitata, incapaci di generare alcun
pericolo per l'incolumita' delle persone e percio' estranei al novero
di quei casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati dalla
legge, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost., possono
giustificare l'adozione di provvedimenti provvisori restrittivi della
liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
La profonda diversita' della gravita' delle ipotizzabili
fattispecie di furto aggravato dalla violenza sulle cose
trasmoderebbe, altresi', secondo il giudice a quo, nella manifesta
irragionevolezza, con violazione quindi anche dell'art. 3 Cost.
L'ordinanza di rimessione evidenzia inoltre che, per effetto del
combinato degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), cod.
pen., la pena massima applicabile per il tentato furto aggravato
dalla violenza sulle cose e' di anni quattro di reclusione, sicche',
in forza dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., neppure puo' essere
disposta con riferimento ad esso la custodia cautelare in carcere, e
cio' a conferma dell'assenza di un correlato particolare allarme
sociale provocato dal delitto in esame. Non apparirebbe rispettoso
della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.
prescrivere l'obbligatorieta' della misura precautelare provvisoria
dell'arresto in casi in cui non e' possibile la sua conversione ope
iudicis nella custodia cautelare in carcere.
Un'ulteriore ragione di contrasto della norma censurata con
l'art. 3 Cost. e', infine, rappresentata dal giudice a quo per
l'eventualita' in cui sia configurabile per il tentato furto la causa
di esclusione della punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.,
prescrivendosi l'arresto obbligatorio da parte della polizia
giudiziaria pur quando le modalita' della condotta e l'esiguita' del
danno delineino una offesa di particolare tenuita'.
2.- Deve premettersi che l'ordinanza di rimessione riferisce che
e' stata disposta la liberazione dell'arrestato, essendo impossibile
l'osservanza dei termini per la convalida dell'arresto in ragione
della proposizione della questione di legittimita' costituzionale.
Non di meno, le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., concernenti
l'arresto obbligatorio, mantengono rilevanza.
Come gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 54 del
1993, si deve ritenere che il provvedimento di liberazione
dell'arrestato, imposto al Tribunale dall'art. 391, comma 7, ultima
parte, cod. proc. pen., il cui termine non poteva essere rispettato
in conseguenza del promovimento della questione di legittimita'
costituzionale, non ha comportato l'esaurimento del procedimento di
convalida, permanendo, nonostante la liberazione, l'interesse ad una
pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, il cui esito resta
subordinato alla definizione del presente incidente di
costituzionalita'.
Nello stesso senso, la sentenza n. 137 del 2020 ha affermato che,
se il giudice della convalida dell'arresto dubita della legittimita'
costituzionale delle norme che di tale fase regolano presupposti e
condizioni, la mancata convalida nel termine di legge e la
conseguente necessita' di disporre la liberazione dell'arrestato non
possono essere di ostacolo al promovimento della relativa questione
di legittimita' costituzionale, finendosi altrimenti per creare una
"zona franca" per le norme che disciplinano l'arresto in flagranza.
3.- Le questioni sono comunque non fondate, in riferimento ad
entrambi gli evocati parametri.
4.- Questa Corte e' stata gia' piu' volte investita del compito
di individuare le finalita' cui devono informarsi gli istituti
dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto, alla
stregua del contenuto precettivo dell'art. 13 Cost.
Tale disposizione, dopo aver sancito al primo comma
l'inviolabilita' della liberta' personale, al secondo comma
stabilisce la regola per le sue limitazioni, non ammettendo «forma
alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione, ne' qualsiasi
altra restrizione della liberta' personale», se non nel rispetto
della riserva di giurisdizione, e dunque «per atto motivato
dell'autorita' giudiziaria», nonche' della riserva di legge, ovvero
«nei soli casi e modi previsti dalla legge».
Al terzo comma dispone, poi, che «[i]n casi eccezionali di
necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto».
Il fondamento costituzionale della disciplina del codice di rito
inerente all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto
risiede, dunque, nel terzo comma dell'art. 13 Cost., il quale,
adoperando i canoni della eccezionalita', necessita' ed urgenza e
tassativita', individua le situazioni contingenti che consentono
l'adozione di misure provvisorie restrittive dello status libertatis
da parte dell'autorita' di polizia, non potendosi attendere
l'intervento dell'autorita' giudiziaria. Escluso che il terzo comma
dell'art. 13 Cost. operi come fonte di legittimazione degli organi di
pubblica sicurezza, in via sostitutiva dell'autorita' giudiziaria, le
nozioni di necessita' ed urgenza da esso dettate sono cosi' state
spiegate in funzione dei fini previsti dal sistema costituzionale.
5.- Il codice di procedura penale del 1988 non ha introdotto
significativi elementi di novita' nel rapporto tra le misure
provvisorie di polizia restrittive della liberta' personale ed il
terzo comma dell'art. 13 Cost., quanto in particolare
all'esplicitazione delle finalita' delle prime.
Tuttavia, questa Corte, gia' con la sentenza n. 305 del 1996,
pronunciando sulla questione di legittimita' costituzionale relativa
all'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), ove si consente l'arresto dell'utente
della strada il quale, in caso di incidente, non presta l'assistenza
occorrente alle persone che abbiano subito danno, ha chiarito che
tale «misura precautelare provvisoria facoltativa [...] puo' essere
adottata solo sulla ragionevole prognosi di una sua trasformazione
ope iudicis in una misura cautelare piu' stabile». La sentenza n. 305
del 1996 correlava, cosi', teleologicamente la necessita' e l'urgenza
giustificatrici della misura provvisoria di polizia, in forza del
terzo comma dell'art. 13 Cost., alla futura applicabilita' di una
misura cautelare personale.
Nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), con
cui si prevedeva l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella
flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del
medesimo decreto legislativo, per essersi trattenuto senza
giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il
termine di cinque giorni, questa Corte (sentenza n. 223 del 2004) ha
evidenziato che la norma censurata prevedeva l'arresto obbligatorio
per un reato contravvenzionale, sanzionato con una pena detentiva (da
sei mesi a un anno) di gran lunga inferiore a quella per cui il
codice di procedura penale ammette la possibilita' di disporre misure
coercitive; sicche' - attesa l'autonomia tra il giudizio di
convalida, volto a verificare ex post la legittimita' dell'operato
dell'autorita' di polizia, e la protrazione dello stato di privazione
della liberta' personale, per la quale e' richiesto un ulteriore e
autonomo provvedimento - il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla
convalida dell'arresto per il reato di cui al citato art. 14, comma
5-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, doveva comunque disporre
l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 391, comma 6, cod.
proc. pen., ove non vi avesse gia' provveduto il pubblico ministero a
norma dell'art. 121 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedure penale), posto che per quel reato gli era precluso dalla
legge di disporre la custodia cautelare in carcere e, piu' in
generale, qualsiasi misura coercitiva.
Per tali ragioni, la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte ha
definito l'arresto obbligatorio previsto dal censurato art. 14, comma
5-quinquies, «privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale»,
ovvero «misura fine a se stessa, che non potra' mai trasformarsi
nella custodia cautelare in carcere, ne' in qualsiasi altra misura
coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale».
La sentenza n. 223 del 2004 ha in tal modo tracciato le
direttrici del sindacato di legittimita' costituzionale sulle misure
provvisorie di polizia limitative della liberta' personale, ai sensi
dell'art. 13, terzo comma, Cost.: 1) esse devono connotarsi per la
«natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla
Costituzione»; 2) fra queste, sono da considerare «in primo luogo
quelle connesse al perseguimento delle finalita' del processo
penale»; 3) viene meno la giustificazione costituzionale della
restrizione della liberta' disposta dall'autorita' di polizia ove non
si rinvenga «alcun rapporto di strumentalita' tra il provvedimento
provvisorio di privazione della liberta' personale e il procedimento
penale avente ad oggetto il reato per cui e' stato disposto l'arresto
obbligatorio in flagranza»; 4) il che, in particolare, si verifica
quando l'arresto «non potra' mai trasformarsi nella custodia
cautelare in carcere, ne' in qualsiasi altra misura coercitiva».
Ancora, la sentenza n. 137 del 2020, dichiarando non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 280, comma 1, e
391, comma 5, cod. proc. pen., ha, fra l'altro, rimarcato che: 1) la
facolta', per il giudice chiamato a convalidare l'arresto, di
applicare nei confronti del prevenuto misure cautelari in deroga agli
ordinari limiti edittali segnati dagli artt. 274, comma 1, lettera
c), e 280 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dall'art. 391,
comma 5, cod. proc. pen., e' riconducibile all'esigenza di raccordare
funzionalmente la decisione in ordine alla misura precautelare con
quella riguardante la salvaguardia di esigenze di natura propriamente
cautelare; 2) la determinazione dei casi eccezionali di necessita' e
urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori
limitativi della liberta' personale, ai sensi dell'art. 13, terzo
comma, Cost., rientra in un ambito caratterizzato dalla
discrezionalita' legislativa (come gia' affermato dalla sentenza n.
188 del 1996 e dall'ordinanza n. 187 del 2001), intesa anche quale
riflesso specifico della piu' ampia discrezionalita' del legislatore
nella conformazione degli istituti processuali in materia penale
(sentenze n. 31 e n. 20 del 2017, n. 216 del 2016); 3) ferma
l'indicata natura servente delle misure restrittive di polizia,
rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione (tra cui
in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalita' del
processo penale), le norme in quell'occasione censurate devono
considerarsi non irragionevoli, avendo con esse il legislatore
ritenuto di escludere, per alcuni delitti tassativamente elencati ed
apprezzati come di particolare allarme sociale, la liberazione
dell'arrestato in presenza di specifiche esigenze cautelari che
impongano il mantenimento della restrizione della liberta' personale.
6.- E' da evidenziare altresi' che l'originaria formulazione
dell'art. 380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., e' stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 54 del
1993, per violazione dell'art. 76 Cost., nella parte in cui prevedeva
l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto,
consumato o tentato, quando ricorre la circostanza aggravante di cui
all'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., ma
concorre altresi' la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo
comma, numero 4), dello stesso codice.
La sentenza n. 54 del 1993 ha rilevato che la legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), al punto 32
dell'art. 2, aveva fissato i principi direttivi in tema di arresto
obbligatorio nella flagranza di reato, indicando quale primo criterio
la pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni), ed
invece affidando al legislatore delegato di attuare un secondo
criterio volto a prevedere l'arresto obbligatorio anche in flagranza
di altri reati - pur se puniti in misura meno severa -, ma tali per
cui l'indicata misura apparisse giustificata da «speciali esigenze di
tutela della collettivita'». Sulla base di tale secondo criterio, il
legislatore delegato ha cosi' previsto casi di arresto obbligatorio
"eccezionali" nella flagranza di vari reati, tra i quali ha
ricompreso anche il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle
cose.
La Relazione al progetto preliminare del codice, per precisare il
significato della locuzione speciali esigenze di tutela della
collettivita', aveva fatto rinvio alle indicazioni contenute nella
sentenza n. 1 del 1980 di questa Corte, la quale, sia pure nel
contesto della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico), aveva ricondotto tali speciali esigenze ai
reati che hanno quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi
di violenza contro le persone, la riferibilita' ad organizzazioni
criminali comuni e politiche, la lesivita' delle condizioni di base
della sicurezza collettiva e dell'ordine democratico.
Rispetto all'alveo di eccezionalita', connotato dal criterio
delle "speciali" esigenze di tutela della collettivita', in cui il
legislatore delegante voleva cosi' confinare la misura precautelare
dell'arresto obbligatorio, la sentenza n. 54 del 1993 ha ritenuto che
il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non fosse
coerente, non potendosi avallare la considerazione unitaria che di
tale delitto si faceva nella Relazione al progetto preliminare del
codice insieme a quelli di rapina e di estorsione, al fine di
giustificare l'arresto obbligatorio in ragione della loro estrema
diffusione e della considerazione che ne ha la coscienza sociale,
anche perche' possa ammettersi rispetto ad essi altresi' la parallela
facolta' di arresto da parte dei privati.
La citata sentenza ha, quindi, reputato estranea al criterio
delle "speciali" esigenze di tutela della collettivita' dettato dal
legislatore delegante la fattispecie del furto (consumato o tentato)
aggravato dalla violenza sulle cose in relazione al caso in cui esso
sia tale da comportare un danno di speciale tenuita', ricorrendo
l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.,
nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, nonche' quando sia di speciale tenuita' l'evento dannoso
o pericoloso nei delitti determinati da motivi di lucro.
7.- Nel quadro degli indicati principi, le questioni sollevate
non sono fondate.
7.1.- Il rimettente ha valorizzato la circostanza che per il
reato di cui all'art. 380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., non
e' consentita, in considerazione del massimo edittale, l'adozione
della misura della custodia cautelare in carcere, desumendo da tale
rilievo una violazione dei principi di cui all'art. 13 Cost., poiche'
la misura precautelare provvisoria dell'arresto e' obbligatoria in un
caso in cui non e' possibile la sua conversione ope iudicis nella
custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ordinario di Firenze omette, tuttavia, di
considerare che, poiche' il reato di tentato furto aggravato dall'uso
di violenza sulle cose (artt. 56 e 625, primo comma, numero 2, cod.
pen.) e' punito con la pena della reclusione pari nel massimo a
quattro anni, ad esso sono applicabili tutte le misure coercitive
(art. 280, comma 1, cod. proc. pen.), compresa quella degli arresti
domiciliari (art. 274, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.), con
esclusione, quindi, della sola custodia cautelare in carcere.
Tale esclusione, tuttavia, non fa venire meno le condizioni in
base alle quali, nella giurisprudenza di questa Corte, la restrizione
della liberta' personale disposta dall'autorita' di pubblica
sicurezza e' costituzionalmente compatibile, essendo la misura
precautelare suscettibile di trasformazione in una misura cautelare
coercitiva, ancorche' non di tipo carcerario; all'arresto in
flagranza, peraltro, consegue, di norma, il giudizio direttissimo
(artt. 449, comma 1, e 558, comma 1, cod. proc. pen.) e quindi e'
possibile pervenire con immediatezza all'accertamento della
responsabilita' penale dell'imputato.
7.2.- Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., per
l'ipotizzata manifesta irragionevolezza della disposizione censurata,
appare evidente l'intenzione del rimettente di sindacare la scelta
normativa che prevede l'arresto obbligatorio in ipotesi di tentato
furto aggravato per la violenza sulle cose, non correlato ad un danno
di speciale tenuita', ingerendosi nella valutazione operata dal
legislatore, in ragione delle avvertite speciali esigenze di tutela
della collettivita', con l'elenco dei delitti passibili di arresto
obbligatorio dettato dal comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen.,
chiedendo a questa Corte di affermare che si tratterebbe di
fattispecie criminosa non idonea a generare un pericolo per
l'incolumita' delle persone.
La prospettazione del giudice a quo si colloca ben al di fuori
dei criteri guida del sindacato di legittimita' costituzionale sulle
ipotesi legislative di restrizioni della liberta' personale disposte
dall'autorita' di polizia, secondo le indicazioni contenute
essenzialmente nelle sentenze n. 223 del 2004 e n. 305 del 1996;
indicazioni che, come si e' visto, sono correlate alla natura
servente delle misure precautelari rispetto a quelle cautelari
personali.
D'altra parte, come evidenziato dalla sentenza n. 137 del 2020,
la determinazione dei casi eccezionali di necessita' e urgenza in cui
possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della
liberta' personale, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. - e
segnatamente di quelli in cui l'arresto puo' essere effettuato anche
in deroga ai limiti edittali previsti in via generale dall'art. 380,
comma 1, cod. proc. pen. - rientra in un ambito caratterizzato dalla
discrezionalita' legislativa (in tal senso, vedi anche sentenza n.
188 del 1996 e ordinanza n. 187 del 2001), sindacabile - tanto piu'
quando vengano in considerazione scelte legislative limitative della
liberta' personale - in caso di manifesta irragionevolezza o di
arbitrarieta'.
Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, tenuto conto
che all'arresto obbligatorio potra' procedersi solo quando non
ricorra la circostanza attenuante comune del danno di speciale
tenuita': l'art. 380, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., infatti,
gia' di per se' non opera allorche' sia possibile desumere
ragionevolmente, dalle modalita' del fatto e in base ad un preciso
giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a
compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato
di rilevanza minima. Eccede, peraltro, dall'ambito del presente
giudizio ogni considerazione in ordine alle determinazioni dei
giudici comuni quanto alle condizioni di applicabilita'
dell'attenuante di cui al citato art. 62, primo comma, numero 4),
cod. pen.
7.3.- Le conclusioni raggiunte non sono revocate in dubbio con
riguardo alla prospettata irragionevolezza della disposizione
censurata, che, nella argomentazione del rimettente, discenderebbe
dalla possibile operativita' della causa di esclusione della
punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen. per chi sia imputato
del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, ove
non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4),
cod. pen.
L'applicazione dell'esimente della tenuita' del fatto, invero,
postula una valutazione complessiva e congiunta di tutte le
peculiarita' della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi
dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalita' della
condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entita'
del danno o del pericolo; valutazione, questa, riservata al giudice
della cognizione all'esito del relativo giudizio ed estranea ai
profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell'arresto e di
successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare
coercitiva.
8.- Per le considerazioni che precedono, le questioni devono
essere dichiarate non fondate.