per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69 (Norme in materia  previdenziale,  per  il  miglioramento
delle gestioni degli enti portuali ed  altre  disposizioni  urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio  1988,  n.  153,
sollevate, in riferimento agli artt. 11 e  117,  primo  comma,  della
Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2,  paragrafo  1,
lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c),  e  12,  paragrafo  1,
lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura  unica  di
domanda per  il  rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio  di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di
paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro -  dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA