per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento
delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153,
sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1,
lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1,
lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di
paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA